Art. 18. 
        (Ulteriori prescrizioni per la sicurezza e sanzioni) 
1. Le regioni e i comuni possono adottare ulteriori prescrizioni  per
garantire la sicurezza e il migliore utilizzo  delle  piste  e  degli
impianti. 
2. Le regioni determinano l'ammontare delle  sanzioni  amministrative
da applicare in caso di violazione delle  disposizioni  di  cui  agli
articoli 5, comma 3, 6, da 9 a 13 e da 15 a 17, da stabilire  tra  un
minimo di 20 euro e un massimo di 250 euro.