Art. 18. (Ulteriori prescrizioni per la sicurezza e sanzioni) 1. Le regioni e i comuni possono adottare ulteriori prescrizioni per garantire la sicurezza e il migliore utilizzo delle piste e degli impianti. 2. Le regioni determinano l'ammontare delle sanzioni amministrative da applicare in caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 5, comma 3, 6, da 9 a 13 e da 15 a 17, da stabilire tra un minimo di 20 euro e un massimo di 250 euro.