Art. 8. (Obbligo di utilizzo del casco protettivo per i minori di anni quattordici) 1. Nell'esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard e' fatto obbligo ai soggetti di eta' inferiore ai quattordici anni di indossare un casco protettivo conforme alle caratteristiche di cui al comma 3. 2. Il responsabile della violazione delle disposizioni di cui al comma 1 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 30 euro a 150 euro. 3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il competente organo del CONI, stabilisce con proprio decreto le caratteristiche tecniche dei caschi protettivi di cui al comma 1, e determina le modalita' di omologazione, gli accertamenti della conformita' della produzione e i controlli opportuni. 4. Chiunque importa o produce per la commercializzazione caschi protettivi di tipo non conforme alle caratteristiche di cui al comma 3 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 euro a 100.000 euro. 5. Chiunque commercializza caschi protettivi di tipo non conforme alle caratteristiche di cui al comma 3 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro. 6. I caschi protettivi non conformi alle caratteristiche prescritte sono sottoposti a sequestro da parte dell'autorita' giudiziaria. 7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4, 5 e 6 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2005.