Art. 8.
              (Obbligo di utilizzo del casco protettivo
                  per i minori di anni quattordici)

  1.  Nell'esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard
e' fatto obbligo ai soggetti di eta' inferiore ai quattordici anni di
indossare un casco protettivo conforme alle caratteristiche di cui al
comma 3.
  2.  Il  responsabile  della violazione delle disposizioni di cui al
comma 1 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da 30 euro a 150 euro.
  3.  Entro  tre  mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge,  il  Ministro  della salute, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  sentito  il competente organo del
CONI,  stabilisce con proprio decreto le caratteristiche tecniche dei
caschi  protettivi  di  cui  al  comma 1, e determina le modalita' di
omologazione, gli accertamenti della conformita' della produzione e i
controlli opportuni.
  4.  Chiunque  importa  o  produce per la commercializzazione caschi
protettivi  di tipo non conforme alle caratteristiche di cui al comma
3 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da 5.000 euro a 100.000 euro.
  5.  Chiunque  commercializza caschi protettivi di tipo non conforme
alle  caratteristiche  di  cui  al  comma 3 e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro.
  6. I caschi protettivi non conformi alle caratteristiche prescritte
sono sottoposti a sequestro da parte dell'autorita' giudiziaria.
  7.  Le  disposizioni  di cui ai commi 1, 2, 4, 5 e 6 si applicano a
decorrere dal 1° gennaio 2005.