Art. 9. (Velocita) 1. Gli sciatori devono tenere una condotta che, in relazione alle caratteristiche della pista e alla situazione ambientale, non costituisca pericolo per l'incolumita' altrui. 2. La velocita' deve essere particolarmente moderata nei tratti a visuale non libera, in prossimita' di fabbricati od ostacoli, negli incroci, nelle biforcazioni, in caso di nebbia, di foschia, di scarsa visibilita' o di affollamento, nelle strettoie e in presenza di principianti.