Art. 9. 
                             (Velocita) 
1. Gli sciatori devono tenere una condotta  che,  in  relazione  alle
caratteristiche  della  pista  e  alla  situazione  ambientale,   non
costituisca pericolo per l'incolumita' altrui. 
2. La velocita' deve essere particolarmente  moderata  nei  tratti  a
visuale non libera, in prossimita' di fabbricati od  ostacoli,  negli
incroci, nelle biforcazioni, in caso di nebbia, di foschia, di scarsa
visibilita' o di affollamento,  nelle  strettoie  e  in  presenza  di
principianti.