Art. 8. 
                     (Stato giuridico del nato). 
1. I nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di  procreazione
medicalmente assistita hanno lo stato di figli legittimi o  di  figli
riconosciuti della coppia che ha espresso la  volonta'  di  ricorrere
alle tecniche medesime ai sensi dell'articolo 6.