Art. 9. 
(Divieto del disconoscimento della paternita' e dell'anonimato  della
                               madre). 
1.  Qualora  si  ricorra  a  tecniche  di  procreazione  medicalmente
assistita  di  tipo  eterologo  in  violazione  del  divieto  di  cui
all'articolo 4, comma 3, il coniuge o il convivente il  cui  consenso
e' ricavabile da atti concludenti non  puo'  esercitare  l'azione  di
disconoscimento della paternita' nei casi previsti dall'articolo 235,
primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, ne' l'impugnazione di
cui all'articolo 263 dello stesso codice. 
2. La madre del nato  a  seguito  dell'applicazione  di  tecniche  di
procreazione medicalmente assistita non puo' dichiarare  la  volonta'
di non essere nominata, ai  sensi  dell'articolo  30,  comma  1,  del
regolamento di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  3
novembre 2000, n. 396. 
3.  In  caso  di  applicazione  di  tecniche  di  tipo  eterologo  in
violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3, il donatore di
gameti non acquisisce alcuna relazione  giuridica  parentale  con  il
nato e non puo' far valere  nei  suoi  confronti  alcun  diritto  ne'
essere titolare di obblighi. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Il testo dell'art. 235, primo comma, numeri 1)  e  2)
          del codice civile, e' il seguente: 
              «L'azione per  il  disconoscimento  di  paternita'  del
          figlio concepito durante il matrimonio consentita solo  nei
          casi seguenti: 
                1) se i  coniugi  non  hanno  coabitato  nel  periodo
          compreso fra il trecentesimo ed il  centottantesimo  giorno
          prima della nascita; 
                2) se durante il tempo predetto il marito era affetto
          da impotenza, anche se soltanto di generare;». 
              - Il testo  dell'art.  263  del  codice  civile  e'  il
          seguente: 
              «Art. 263 (Impugnazione del riconoscimento per  difetto
          di veridicita). - Il riconoscimento puo'  essere  impugnato
          per difetto di veridicita' dall'autore del  riconoscimento,
          da colui che e' stato riconosciuto e da chiunque  vi  abbia
          interesse. 
    L'impugnazione e' ammessa anche dopo la legittimazione.  L'azione
    e' imprescrittibile». 
              - Il testo dell'art. 30 comma 1, del regolamento di cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000,
          n. 396 (Regolamento per la revisione e  la  semplificazione
          dell'ordinamento dello stato civile, a norma  dell'art.  2,
          comma 12, della legge  15  maggio  1997,  n.  127),  e'  il
          seguente: 
              «1. La dichiarazione di nascita  e'  resa  da  uno  dei
          genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal  medico  o
          dall'ostetrica o da  altra  persona  che  ha  assistito  al
          parto, rispettando l'eventuale volonta' della madre di  non
          essere nominata.».