Art. 9.
(Divieto del disconoscimento della paternita' e dell'anonimato della
madre).
1. Qualora si ricorra a tecniche di procreazione medicalmente
assistita di tipo eterologo in violazione del divieto di cui
all'articolo 4, comma 3, il coniuge o il convivente il cui consenso
e' ricavabile da atti concludenti non puo' esercitare l'azione di
disconoscimento della paternita' nei casi previsti dall'articolo 235,
primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, ne' l'impugnazione di
cui all'articolo 263 dello stesso codice.
2. La madre del nato a seguito dell'applicazione di tecniche di
procreazione medicalmente assistita non puo' dichiarare la volonta'
di non essere nominata, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3
novembre 2000, n. 396.
3. In caso di applicazione di tecniche di tipo eterologo in
violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3, il donatore di
gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il
nato e non puo' far valere nei suoi confronti alcun diritto ne'
essere titolare di obblighi.
Note all'art. 9:
- Il testo dell'art. 235, primo comma, numeri 1) e 2)
del codice civile, e' il seguente:
«L'azione per il disconoscimento di paternita' del
figlio concepito durante il matrimonio consentita solo nei
casi seguenti:
1) se i coniugi non hanno coabitato nel periodo
compreso fra il trecentesimo ed il centottantesimo giorno
prima della nascita;
2) se durante il tempo predetto il marito era affetto
da impotenza, anche se soltanto di generare;».
- Il testo dell'art. 263 del codice civile e' il
seguente:
«Art. 263 (Impugnazione del riconoscimento per difetto
di veridicita). - Il riconoscimento puo' essere impugnato
per difetto di veridicita' dall'autore del riconoscimento,
da colui che e' stato riconosciuto e da chiunque vi abbia
interesse.
L'impugnazione e' ammessa anche dopo la legittimazione. L'azione
e' imprescrittibile».
- Il testo dell'art. 30 comma 1, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000,
n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione
dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2,
comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127), e' il
seguente:
«1. La dichiarazione di nascita e' resa da uno dei
genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o
dall'ostetrica o da altra persona che ha assistito al
parto, rispettando l'eventuale volonta' della madre di non
essere nominata.».