Art. 7.
                  Attivita' educative e didattiche

  1.  Al  fine  di  garantire  l'esercizio  del diritto-dovere di cui
all'articolo  4, comma 1, l'orario annuale delle lezioni nella scuola
primaria,  comprensivo  della  quota  riservata  alle  regioni,  alle
istituzioni  scolastiche  autonome e all'insegnamento della religione
cattolica in conformita' alle norme concordatarie di cui all'articolo
3, comma 1, ed alle conseguenti intese, e' di 891 ore, oltre a quanto
previsto al comma 2.
  2.   Le   istituzioni   scolastiche,   al  fine  di  realizzare  la
personalizzazione  del  piano  di studi, organizzano, nell'ambito del
piano   dell'offerta   formativa,   tenendo  conto  delle  prevalenti
richieste  delle  famiglie, attivita' e insegnamenti, coerenti con il
profilo  educativo,  per  ulteriori  99  ore  annue, la cui scelta e'
facoltativa  e  opzionale  per  gli  allievi  e  la  cui frequenza e'
gratuita.  Gli  allievi  sono  tenuti  alla frequenza delle attivita'
facoltative  per  le  quali  le  rispettive famiglie hanno esercitato
l'opzione.    Le   predette   richieste   sono   formulate   all'atto
dell'iscrizione. Al fine di ampliare e razionalizzare la scelta delle
famiglie,  le  istituzioni scolastiche possono, nella loro autonomia,
organizzarsi anche in rete.
  3.  L'orario  di  cui  ai  commi  1  e  2  non  comprende  il tempo
eventualmente dedicato alla mensa.
  4.  Allo scopo di garantire le attivita' educative e didattiche, di
cui  ai  commi  1  e  2,  nonche' l'assistenza educativa da parte del
personale  docente  nel  tempo eventualmente dedicato alla mensa e al
dopo  mensa  fino  ad  un massimo di 330 ore annue, fermo restando il
limite  del  numero  complessivo dei posti di cui all'articolo 15, e'
costituito l'organico di istituto. Per lo svolgimento delle attivita'
e  degli  insegnamenti  di  cui  al  comma 2, ove essi richiedano una
specifica professionalita' non riconducibile al profilo professionale
dei   docenti  della  scuola  primaria,  le  istituzioni  scolastiche
stipulano,  nei  limiti  delle  risorse  iscritte  nei  loro bilanci,
contratti  di  prestazione d'opera con esperti, in possesso di titoli
definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.
  5.  L'organizzazione delle attivita' educative e didattiche rientra
nell'autonomia e nella responsabilita' delle istituzioni scolastiche,
fermo   restando   che   il  perseguimento  delle  finalita'  di  cui
all'articolo  5,  assicurato  dalla  personalizzazione  dei  piani di
studio, e' affidato ai docenti responsabili delle attivita' educative
e  didattiche,  previste  dai  medesimi  piani di studio. A tale fine
concorre  prioritariamente,  fatta  salva la contitolarita' didattica
dei docenti, per l'intera durata del corso, il docente in possesso di
specifica  formazione che, in costante rapporto con le famiglie e con
il  territorio, svolge funzioni di orientamento in ordine alla scelta
delle  attivita'  di  cui  al  comma 2, di tutorato degli allievi, di
coordinamento  delle  attivita' educative e didattiche, di cura delle
relazioni con le famiglie e di cura della documentazione del percorso
formativo compiuto dall'allievo, con l'apporto degli altri docenti.
  6.  Il docente, al quale sono affidati i compiti previsti dal comma
5,  assicura,  nei primi tre anni della scuola primaria, un'attivita'
di insegnamento agli alunni non inferiore alle 18 ore settimanali.
  7.  Il  dirigente  scolastico,  sulla  base di quanto stabilito dal
piano  dell'offerta  formativa  e  di  criteri  generali definiti dal
collegio  dei  docenti  e  dal  consiglio  di  circolo o di istituto,
dispone  l'assegnazione  dei  docenti  alle  classi  avendo  cura  di
garantire  le  condizioni  per  la  continuita' didattica, nonche' la
migliore   utilizzazione   delle   competenze   e   delle  esperienze
professionali, fermo restando quanto previsto dal comma 6.
  8.   Le   istituzioni   scolastiche  definiscono  le  modalita'  di
svolgimento  dell'orario  delle  attivita'  didattiche sulla base del
piano  dell'offerta formativa, delle disponibilita' strutturali e dei
servizi    funzionanti,    fatta    salva    comunque   la   qualita'
dell'insegnamento-apprendimento.
  9.  Nell'organizzazione  dell'orario  settimanale  i  criteri della
programmazione   delle  attivita'  educative  devono  rispettare  una
equilibrata  ripartizione  dell'orario  quotidiano  tra  le attivita'
obbligatorie e quelle opzionali facoltative.