Art. 7.
Attivita' educative e didattiche
1. Al fine di garantire l'esercizio del diritto-dovere di cui
all'articolo 4, comma 1, l'orario annuale delle lezioni nella scuola
primaria, comprensivo della quota riservata alle regioni, alle
istituzioni scolastiche autonome e all'insegnamento della religione
cattolica in conformita' alle norme concordatarie di cui all'articolo
3, comma 1, ed alle conseguenti intese, e' di 891 ore, oltre a quanto
previsto al comma 2.
2. Le istituzioni scolastiche, al fine di realizzare la
personalizzazione del piano di studi, organizzano, nell'ambito del
piano dell'offerta formativa, tenendo conto delle prevalenti
richieste delle famiglie, attivita' e insegnamenti, coerenti con il
profilo educativo, per ulteriori 99 ore annue, la cui scelta e'
facoltativa e opzionale per gli allievi e la cui frequenza e'
gratuita. Gli allievi sono tenuti alla frequenza delle attivita'
facoltative per le quali le rispettive famiglie hanno esercitato
l'opzione. Le predette richieste sono formulate all'atto
dell'iscrizione. Al fine di ampliare e razionalizzare la scelta delle
famiglie, le istituzioni scolastiche possono, nella loro autonomia,
organizzarsi anche in rete.
3. L'orario di cui ai commi 1 e 2 non comprende il tempo
eventualmente dedicato alla mensa.
4. Allo scopo di garantire le attivita' educative e didattiche, di
cui ai commi 1 e 2, nonche' l'assistenza educativa da parte del
personale docente nel tempo eventualmente dedicato alla mensa e al
dopo mensa fino ad un massimo di 330 ore annue, fermo restando il
limite del numero complessivo dei posti di cui all'articolo 15, e'
costituito l'organico di istituto. Per lo svolgimento delle attivita'
e degli insegnamenti di cui al comma 2, ove essi richiedano una
specifica professionalita' non riconducibile al profilo professionale
dei docenti della scuola primaria, le istituzioni scolastiche
stipulano, nei limiti delle risorse iscritte nei loro bilanci,
contratti di prestazione d'opera con esperti, in possesso di titoli
definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.
5. L'organizzazione delle attivita' educative e didattiche rientra
nell'autonomia e nella responsabilita' delle istituzioni scolastiche,
fermo restando che il perseguimento delle finalita' di cui
all'articolo 5, assicurato dalla personalizzazione dei piani di
studio, e' affidato ai docenti responsabili delle attivita' educative
e didattiche, previste dai medesimi piani di studio. A tale fine
concorre prioritariamente, fatta salva la contitolarita' didattica
dei docenti, per l'intera durata del corso, il docente in possesso di
specifica formazione che, in costante rapporto con le famiglie e con
il territorio, svolge funzioni di orientamento in ordine alla scelta
delle attivita' di cui al comma 2, di tutorato degli allievi, di
coordinamento delle attivita' educative e didattiche, di cura delle
relazioni con le famiglie e di cura della documentazione del percorso
formativo compiuto dall'allievo, con l'apporto degli altri docenti.
6. Il docente, al quale sono affidati i compiti previsti dal comma
5, assicura, nei primi tre anni della scuola primaria, un'attivita'
di insegnamento agli alunni non inferiore alle 18 ore settimanali.
7. Il dirigente scolastico, sulla base di quanto stabilito dal
piano dell'offerta formativa e di criteri generali definiti dal
collegio dei docenti e dal consiglio di circolo o di istituto,
dispone l'assegnazione dei docenti alle classi avendo cura di
garantire le condizioni per la continuita' didattica, nonche' la
migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze
professionali, fermo restando quanto previsto dal comma 6.
8. Le istituzioni scolastiche definiscono le modalita' di
svolgimento dell'orario delle attivita' didattiche sulla base del
piano dell'offerta formativa, delle disponibilita' strutturali e dei
servizi funzionanti, fatta salva comunque la qualita'
dell'insegnamento-apprendimento.
9. Nell'organizzazione dell'orario settimanale i criteri della
programmazione delle attivita' educative devono rispettare una
equilibrata ripartizione dell'orario quotidiano tra le attivita'
obbligatorie e quelle opzionali facoltative.