Art. 8.
La valutazione nella scuola primaria
1. La valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del
comportamento degli alunni e la certificazione delle competenze da
essi acquisite, sono affidate ai docenti responsabili delle attivita'
educative e didattiche previste dai piani di studio personalizzati;
agli stessi e' affidata la valutazione dei periodi didattici ai fini
del passaggio al periodo successivo.
2. I medesimi docenti, con decisione assunta all'unanimita',
possono non ammettere l'alunno alla classe successiva, all'interno
del periodo biennale, in casi eccezionali e comprovati da specifica
motivazione.
3. Il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa
valutazione, nonche' la continuita' didattica, sono assicurati anche
attraverso la permanenza dei docenti nella sede di titolarita' almeno
per il tempo corrispondente al periodo didattico.
4. Gli alunni provenienti da scuola privata o familiare sono
ammessi a sostenere esami di idoneita' per la frequenza delle classi
seconda, terza, quarta e quinta. La sessione di esami e' unica. Per i
candidati assenti per gravi e comprovati motivi sono ammesse prove
suppletive che devono concludersi prima dell'inizio delle lezioni
dell'anno scolastico successivo.