Art. 8. 
                La valutazione nella scuola primaria 
 
  1. La valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti  e  del
comportamento degli alunni e la certificazione  delle  competenze  da
essi acquisite, sono affidate ai docenti responsabili delle attivita'
educative e didattiche previste dai piani di  studio  personalizzati;
agli stessi e' affidata la valutazione dei periodi didattici ai  fini
del passaggio al periodo successivo. 
  2.  I  medesimi  docenti,  con  decisione  assunta  all'unanimita',
possono non ammettere l'alunno alla  classe  successiva,  all'interno
del periodo biennale, in casi eccezionali e comprovati  da  specifica
motivazione. 
  3. Il miglioramento dei processi di apprendimento e della  relativa
valutazione, nonche' la continuita' didattica, sono assicurati  anche
attraverso la permanenza dei docenti nella sede di titolarita' almeno
per il tempo corrispondente al periodo didattico. 
  4. Gli alunni  provenienti  da  scuola  privata  o  familiare  sono
ammessi a sostenere esami di idoneita' per la frequenza delle  classi
seconda, terza, quarta e quinta. La sessione di esami e' unica. Per i
candidati assenti per gravi e comprovati motivi  sono  ammesse  prove
suppletive che devono concludersi  prima  dell'inizio  delle  lezioni
dell'anno scolastico successivo.