Art. 10. 
 
                              Uditorato 
 
  1. L'allievo in licenza straordinaria di convalescenza, in  licenza
straordinaria per motivi privati ai sensi dell'articolo 58, comma  3,
del decreto legislativo 26 marzo 2001,  n.  151,  ovvero  in  licenza
speciale ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del  decreto  legislativo
31 gennaio 2000, n. 24, che ne faccia richiesta, puo' essere  ammesso
all'uditorato. Non e' ammesso all'uditorato il personale femminile in
congedo per maternita' ai sensi degli  articoli  16  e  seguenti  del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. 
  2.  Il  relativo   provvedimento   e'   adottato   dal   Comandante
dell'Accademia in relazione agli obiettivi didattici da conseguire  e
previo parere del Comandante dei corsi  competente  in  relazione  al
corso frequentato dall'allievo e del dirigente del servizio sanitario
dell'Istituto. 
  3.  L'allievo  ammesso  all'uditorato  partecipa   alle   attivita'
didattiche relative all'anno di corso di appartenenza e sostiene  nel
contempo  eventuali  interrogazioni,  prove  scritte  ed  esami,  con
esenzione di qualsiasi tipo di attivita' fisica. 
  4. Il periodo di  uditorato  non  puo'  avere  durata  superiore  a
centoventi giorni, computando  in  tale  limite  anche  i  giorni  di
assenza di cui all'articolo 26, comma  1.  Per  i  frequentatori  dei
corsi di durata annuale o inferiore all'anno la durata dell'uditorato
non puo' superare il termine indicato nell'articolo 26, comma 1. 
 
          Note all'art. 10:
              - Per  il  testo  dell'art.  58,  comma  3, del decreto
          legislativo 26 marzo 2001, n. 151, v. note all'art. 9.
              - Per  il  testo  dell'art.  2,  comma  3,  del decreto
          legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, v. note all'art. 9.
              - Per  il  testo degli articoli 16, 17, 18, 19, 20, 21,
          22,  23,  24,  25, 26 e 27 del decreto legislativo 26 marzo
          2001, n. 151, v. note all'art. 9.