Art. 10. Uditorato 1. L'allievo in licenza straordinaria di convalescenza, in licenza straordinaria per motivi privati ai sensi dell'articolo 58, comma 3, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ovvero in licenza speciale ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, che ne faccia richiesta, puo' essere ammesso all'uditorato. Non e' ammesso all'uditorato il personale femminile in congedo per maternita' ai sensi degli articoli 16 e seguenti del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. 2. Il relativo provvedimento e' adottato dal Comandante dell'Accademia in relazione agli obiettivi didattici da conseguire e previo parere del Comandante dei corsi competente in relazione al corso frequentato dall'allievo e del dirigente del servizio sanitario dell'Istituto. 3. L'allievo ammesso all'uditorato partecipa alle attivita' didattiche relative all'anno di corso di appartenenza e sostiene nel contempo eventuali interrogazioni, prove scritte ed esami, con esenzione di qualsiasi tipo di attivita' fisica. 4. Il periodo di uditorato non puo' avere durata superiore a centoventi giorni, computando in tale limite anche i giorni di assenza di cui all'articolo 26, comma 1. Per i frequentatori dei corsi di durata annuale o inferiore all'anno la durata dell'uditorato non puo' superare il termine indicato nell'articolo 26, comma 1.
Note all'art. 10: - Per il testo dell'art. 58, comma 3, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, v. note all'art. 9. - Per il testo dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, v. note all'art. 9. - Per il testo degli articoli 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, v. note all'art. 9.