Art. 12. Cariche, diplomi di merito e distintivi 1. Nel rispetto delle tradizioni militari dell'Istituto, il Comandante dell'Accademia individua, con proprie determinazioni, denominazione, requisiti e modalita' per il conferimento agli allievi delle cariche dei corsi, dei diplomi di merito e dei distintivi, tenuto conto del complesso delle qualita' morali e del rendimento dimostrato negli studi, nelle esercitazioni militari e nelle altre attivita' formative e, per gli allievi del primo anno di corso, della graduatoria di merito del concorso di ammissione.