Art. 12.

               Cariche, diplomi di merito e distintivi

  1.   Nel  rispetto  delle  tradizioni  militari  dell'Istituto,  il
Comandante  dell'Accademia  individua,  con  proprie  determinazioni,
denominazione, requisiti e modalita' per il conferimento agli allievi
delle  cariche  dei  corsi,  dei  diplomi di merito e dei distintivi,
tenuto  conto  del  complesso  delle qualita' morali e del rendimento
dimostrato  negli  studi,  nelle esercitazioni militari e nelle altre
attivita' formative e, per gli allievi del primo anno di corso, della
graduatoria di merito del concorso di ammissione.