Art. 7. Doveri dell'allievo 1. L'allievo, con l'appartenenza al mondo militare e l'ammissione all'Accademia, profonde ogni energia nello svolgimento delle attivita' formative proposte dall'Istituto e partecipa responsabilmente al processo di sviluppo delle proprie qualita' morali, di carattere, etico-militari, culturali e professionali, necessarie per ben assolvere alla funzione di ufficiale della Guardia di finanza, al servizio del Paese e delle sue istituzioni. 2. Salva l'applicazione delle vigenti disposizioni concernenti la disciplina militare, l'allievo e' tenuto a rispettare le norme di comportamento dell'Istituto e non puo' svolgere attivita' incompatibili con la regolare partecipazione alle attivita' previste dall'orario delle operazioni giornaliere. 3. Gli allievi, salvo deroghe di carattere eccezionale concesse dal Comandante dell'Accademia in ragione di motivate esigenze, hanno l'obbligo di alloggiare in caserma.