Art. 7.

                         Doveri dell'allievo

  1.  L'allievo,  con l'appartenenza al mondo militare e l'ammissione
all'Accademia,   profonde   ogni   energia  nello  svolgimento  delle
attivita'    formative    proposte    dall'Istituto    e    partecipa
responsabilmente  al  processo  di  sviluppo  delle  proprie qualita'
morali,  di  carattere,  etico-militari,  culturali  e professionali,
necessarie per ben assolvere alla funzione di ufficiale della Guardia
di finanza, al servizio del Paese e delle sue istituzioni.
  2.  Salva  l'applicazione delle vigenti disposizioni concernenti la
disciplina  militare,  l'allievo  e'  tenuto a rispettare le norme di
comportamento   dell'Istituto   e   non   puo'   svolgere   attivita'
incompatibili  con la regolare partecipazione alle attivita' previste
dall'orario delle operazioni giornaliere.
  3. Gli allievi, salvo deroghe di carattere eccezionale concesse dal
Comandante  dell'Accademia  in  ragione  di  motivate esigenze, hanno
l'obbligo di alloggiare in caserma.