Art. 8. Effetti dell'arruolamento 1. I vincitori di concorso ammessi a frequentare i corsi di Accademia di durata triennale per la formazione di ufficiali del ruolo normale e del ruolo aereonavale, all'atto dell'arruolamento assumono la qualifica di «allievo ufficiale», previa rinuncia al grado eventualmente rivestito nelle Forze armate o nel Corpo della Guardia di finanza. 2. La qualifica di allievo ufficiale e' conservata fino alla nomina a sottotenente. L'allievo ufficiale e' equiparato per stato e grado all'allievo finanziere. 3. I frequentatori dei corsi sono iscritti, con oneri a carico della Guardia di finanza, ai corsi per la formazione degli ufficiali del Corpo eventualmente attivati dalle universita' convenzionate con l'Accademia.