Art. 8. 
 
                      Effetti dell'arruolamento 
 
  1. I vincitori  di  concorso  ammessi  a  frequentare  i  corsi  di
Accademia di durata triennale per  la  formazione  di  ufficiali  del
ruolo normale e del  ruolo  aereonavale,  all'atto  dell'arruolamento
assumono la qualifica di  «allievo  ufficiale»,  previa  rinuncia  al
grado eventualmente rivestito nelle Forze armate o  nel  Corpo  della
Guardia di finanza. 
  2. La qualifica di allievo ufficiale e' conservata fino alla nomina
a sottotenente. L'allievo ufficiale e' equiparato per stato  e  grado
all'allievo finanziere. 
  3. I frequentatori dei corsi sono  iscritti,  con  oneri  a  carico
della Guardia di finanza, ai corsi per la formazione degli  ufficiali
del Corpo eventualmente attivati dalle universita' convenzionate  con
l'Accademia.