Art. 13.
    Fascicolo aziendale e Carta dell'agricoltore e del pescatore
  1.  Il  fascicolo  aziendale  elettronico di cui all'articolo 9 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503,
unico  per  azienda,  e' integrato con i dati di cui all'articolo 18,
paragrafo  1,  lettera  c), e all'articolo 21 del regolamento (CE) n.
1782/2003  del  Consiglio, del 29 settembre 2003. L'aggiornamento del
fascicolo aziendale elettronico, attraverso procedure certificate del
Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), puo' essere effettuato
dai  soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto
del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999, nonche' dai soggetti
di  cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n.
165,  sulla  base di apposite convenzioni stipulate con l'Agenzia per
le  erogazioni  in  agricoltura  (AGEA).  Per  qualsiasi  accesso nel
fascicolo  aziendale elettronico, finalizzato all'aggiornamento delle
informazioni  ivi  contenute,  e'  assicurata  l'identificazione  del
soggetto  che  vi  abbia  proceduto. La pubblica amministrazione, ivi
compresi  gli enti pubblici economici, registra inoltre nel fascicolo
aziendale  gli  aiuti  concessi  al  soggetto  che esercita attivita'
agricola  in  attuazione  della  normativa  comunitaria,  nazionale e
regionale.
  2. La Carta dell'agricoltore e del pescatore, di cui all'articolo 7
del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n. 503 del 1999, e'
realizzata  in  coerenza  con  l'articolo  36  del  testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28  dicembre  2000,  n. 445, e con il decreto legislativo 23 febbraio
2002, n. 10, nonche' secondo quanto previsto dal decreto del Ministro
dell'interno  19  luglio 2000, e successive modificazioni, pubblicato
nel  Supplemento  Ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n. 169 del 21
luglio 2000.
  3.  Il  codice  unico  di  identificazione aziende agricole, di cui
all'articolo  1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
n.  503  del  1999,  costituisce  sistema unico di identificazione di
ciascun  soggetto  che  esercita  attivita'  agricola  anche ai sensi
all'articolo  18,  paragrafo  1,  lettera f), del regolamento (CE) n.
1782/2003.
  4.  L'AGEA,  quale  autorita'  competente  ai  sensi del Titolo II,
capitolo  4  regolamento  (CE)  n.  1782/2003, assicura, attraverso i
servizi  del  SIAN,  la  realizzazione  dell'Anagrafe  delle  aziende
agricole,  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica n. 503
del 1999, nonche' di quanto previsto dai commi 1 e 2.
  5.  Nel caso di banche dati decentrate detenute dai soggetti di cui
all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  503  del 1999, l'AGEA assicura le condizioni previste
dall'articolo 19, comma 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003.
  6.  Le  modalita'  operative  per la gestione e l'aggiornamento del
fascicolo  aziendale elettronico e della Carta dell'agricoltore e del
pescatore,  e  per  il loro aggiornamento, sono stabilite con decreto
del  Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali,  sentita  la
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
 
          Note all'art. 13:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  9 del decreto del
          Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503:
              «Art.  9  (Fascicolo  aziendale).  -  1.  Per i fini di
          semplificazione  ed  armonizzazione,  di  cui  all'art. 14,
          comma  3,  del  decreto  legislativo  n.  173  del 1998, e'
          istituito,   nell'ambito  dell'anagrafe,  a  decorrere  dal
          30 giugno 2000, il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed
          elettronico  riepilogativo  dei dati aziendali, finalizzato
          all'aggiornamento, per ciascuna azienda, delle informazioni
          di cui all'art. 3.
              2.   Anteriormente   alla  data  di  cui  al  comma  1,
          attraverso  le  procedure progressivamente rese disponibili
          dai  SIAN,  ciascun soggetto iscritto all'anagrafe verifica
          le  informazioni  relative  al titolo di conduzione ed alla
          consistenza   aziendale,   con   l'obbligo  di  confermarne
          l'attualita' ovvero di comunicare le eventuali variazioni o
          integrazioni.  Nell'ambito  delle  predette  procedure sono
          indicati tempi e modalita' per le conferme, le variazioni o
          le  integrazioni.  In  caso  di  mancata  conferma  entro i
          termini indicati dalle procedure, valgono i dati risultanti
          nel  fascicolo  aziendale.  Qualora  ai fini della verifica
          delle   consistenze   aziendali   sia   necessario  rendere
          disponibile  all'azienda, attraverso i servizi del SIAN, la
          riproduzione  dei  dati  catastali,  la stessa e' tenuta al
          pagamento degli oneri di cui al decreto del Ministero delle
          finanze  del  27 giugno  1996  e successive modificazioni e
          integrazioni,  con  le  facilitazioni previste per gli enti
          statali e territoriali, nonche' dal protocollo d'intesa tra
          il  Ministero  delle finanze e il Ministero delle politiche
          agricole e forestali del 30 giugno 1998.
              3.  Le  variazioni  ed integrazioni comunicate ai sensi
          del  comma  2  sono valide anche ai fini dell'aggiornamento
          del  repertorio  delle  notizie economiche e amministrative
          (REA)  e  vengono trasmesse dal SIAN al sistema informativo
          delle  camere di commercio con le modalita' di cui all'art.
          5.
              4.  A  partire  dal  1° luglio  2000,  le  aziende  che
          eventualmente  non  risultano  iscritte  all'anagrafe  sono
          tenute,    nel    momento    in    cui    si    manifestano
          all'amministrazione,  ai  fini  dell'ammissione a qualsiasi
          beneficio  comunitario, nazionale o regionale, a comunicare
          le informazioni relative al beneficio richiesto che saranno
          inserite nel fascicolo aziendale.».
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  18, paragrafo 1 e
          dell'art. 21 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e successive
          modificazioni:
              «Art.  18  (Elementi  del  sistema  integrato). - 1. Il
          sistema integrato comprende i seguenti elementi:
                a) una banca dati informatizzata;
                b) un   sistema  di  identificazione  delle  parcelle
          agricole;
                c) un  sistema  di identificazione e di registrazione
          dei diritti all'aiuto ai sensi dell'art. 21;
                d) le domande di aiuto;
                e) un sistema integrato di controllo;
                f) un  sistema  unico di registrazione dell'identita'
          degli agricoltori che presentano domande di aiuto».
              «Art. 21 (Sistema di identificazione e di registrazione
          dei  diritti all'aiuto). - 1. Il sistema di identificazione
          e  di  registrazione dei diritti all'aiuto e' costituito in
          modo  da  consentire  l'accertamento  dei  diritti  nonche'
          verifiche  incrociate  con  le  domande  di  aiuto e con il
          sistema di identificazione delle parcelle agricole.
              2.  Il  sistema  consente  la  consultazione  diretta e
          immediata,   tramite  l'autorita'  competente  dello  Stato
          membro,  dei  dati relativi ad almeno i tre precedenti anni
          civili e/o campagne di commercializzazione.».
              - Si riporta il testo dell'art. 6, comma 1, del decreto
          del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503:
              «1.  Sono  autorizzati ad accedere alle informazioni ed
          ai  servizi  dell'anagrafe, nel rispetto di quanto previsto
          dalle  norme  per la tutela dei dati personali, di cui alla
          legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni,
          e  in  particolare  nel  rispetto  di quanto previsto dagli
          articoli 12 e 20 della legge predetta in materia di segreto
          aziendale e industriale, e dall'art. 22, in materia di dati
          sensibili:
                a) tutti  i  soggetti  e le pubbliche amministrazioni
          individuati  dall'art. 15, comma 1, del decreto legislativo
          30 aprile 1998, n. 173;
                b) le  aziende  di  cui  all'art.  1,  comma  1, ed i
          soggetti dalle stesse delegati.».
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  3-bis del decreto
          legislativo 27 maggio 1999, n. 165:
              «Art.   3-bis   (Centri   autorizzati   di   assistenza
          agricola).  -  1.  Gli  organismi  pagatori, ai sensi e nel
          rispetto  del  punto 4 dell'allegato al regolamento (CE) n.
          1663/95, fatte salve le specifiche competenze attribuite ai
          professionisti   iscritti   agli   ordini   e   ai  collegi
          professionali,    possono,    con   apposita   convenzione,
          incaricare  "Centri  autorizzati  di  assistenza  agricola"
          (CAA),  di  cui  al  comma  2, ad effettuare, per conto dei
          propri utenti e sulla base di specifico mandato scritto, le
          seguenti attivita':
                a) tenere  ed  eventualmente  conservare le scritture
          contabili;
                b) assisterli  nella elaborazione delle dichiarazioni
          di   coltivazione   e   di  produzione,  delle  domande  di
          ammissione  a  benefici comunitari, nazionali e regionali e
          controllare  la  regolarita'  formale  delle  dichiarazioni
          immettendone   i  relativi  dati  nel  sistema  informativo
          attraverso le procedure del SIAN;
                c) interrogare  le banche dati del SIAN ai fini della
          consultazione  dello  stato di ciascuna pratica relativa ai
          propri associati.
              2.  I  Centri  di  cui  al  comma 1 sono istituiti, per
          l'esercizio  dell'attivita' di assistenza agli agricoltori,
          nella  forma  di societa' di capitali, dalle organizzazioni
          professionali  agricole  maggiormente rappresentative, o da
          loro  associazioni,  da  associazioni  dei produttori e dei
          lavoratori,  da  associazioni  di  liberi  professionisti e
          dagli  enti di patronato e di assistenza professionale, che
          svolgono  servizi  analoghi,  promossi dalle organizzazioni
          sindacali.   Con   decreto  del  Ministro  delle  politiche
          agricole   e   forestali,   d'intesa   con   la  Conferenza
          Stato-regioni,   sono   stabiliti  i  requisiti  minimi  di
          garanzia  e  di  funzionamento  per  lo  svolgimento  delle
          attivita' di cui al comma 1.
              3.  Per le attivita' di cui al comma 1, i Centri hanno,
          in  particolare,  la  responsabilita' della identificazione
          del produttore e dell'accertamento del titolo di conduzione
          dell'azienda,  della  corretta  immissione  dei  dati,  del
          rispetto  per  quanto  di competenza delle disposizioni dei
          regolamenti  (CE)  n.  1287/95  e  n.  1663/95,  nonche' la
          facolta'   di   accedere   alle   banche   dati   del  SIAN
          esclusivamente  per il tramite di procedure di interscambio
          dati.  La disponibilita' dei dati relativi ai propri utenti
          che  abbiano  rilasciato  delega  espressa in tal senso non
          costituisce  violazione  di  quanto  disposto  dalla  legge
          30 dicembre  1996,  n.  675,  e  successive modificazioni e
          integrazioni.
              4.   Le   regioni  verificano  i  requisiti  minimi  di
          funzionamento  e di garanzia ed esercitano la vigilanza. Le
          regioni,    inoltre,    possono    incaricare    i   Centri
          dell'effettuazione di ulteriori servizi e attivita'.
              4-bis.   Gli   organismi  pagatori,  nel  rispetto  del
          regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio
          1995,  e fatti salvi i controlli obbligatori previsti dalla
          normativa  comunitaria,  nonche'  le  previsioni  contenute
          nelle  convenzioni  di  cui  al comma 1, sono autorizzati a
          conferire   immediata   esigibilita'   alle   dichiarazioni
          presentate  tramite  i  centri  di  assistenza agricola. Il
          Ministro  delle politiche agricole e forestali, con proprio
          decreto,   previo   parere   delle  competenti  Commissioni
          parlamentari,  definisce le caratteristiche delle procedure
          e  delle  garanzie  integrative secondo quanto previsto dal
          comma 2».
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  7 del decreto del
          Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503:
              «Art.  7 (Carta dell'agricoltore e del pescatore). - 1.
          E'  istituita  la "Carta dell'agricoltore e del pescatore",
          di  seguito  denominata  Carta, documento di riconoscimento
          cartaceo ed elettronico.
              2.  La  Carta  e'  di uso strettamente personale, ed e'
          rilasciata   su  supporto  cartaceo  ed  elettronico  dalle
          regioni  e  dalle  province  autonome di Trento e Bolzano a
          domanda  dei  legali  rappresentanti  di  ciascuna  azienda
          iscritta all'anagrafe.
              3.  La Carta viene emessa dal SIAN su supporto cartaceo
          ed  elettronico  idoneo  a garantirne l'inalterabilita', la
          riservatezza,  la  compatibilita'  con i sistemi tecnici di
          lettura  utilizzati  dal  SIAN  stesso,  e,  su  richiesta,
          l'esercizio  della  firma  digitale  conformemente a quanto
          previsto   dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          10 novembre   1997,   n.   513,  e  dal  provvedimento  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 3 del
          citato  decreto  del Presidente della Repubblica n. 513 del
          1997,   in   materia   di   formazione,   archiviazione   e
          trasmissione  di  documenti  con  strumenti  informatici  e
          telematici.
              4.  La  Carta  contiene le informazioni minime idonee a
          consentire   il   riconoscimento  univoco  del  titolare  e
          l'esercizio delle funzioni abilitate.
              5.  Il  SIAN  garantisce  i  servizi  di  abilitazione,
          documentazione, controllo e certificazione degli accessi al
          sistema,  nonche'  i  servizi  connessi alla gestione delle
          Carte,  nel  pieno  rispetto delle disposizioni di cui agli
          articoli 8,  9  e  17  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  10  novembre  1997,  n.  513,  e  del  relativo
          regolamento di attuazione.».
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 36 del testo unico
          delle  disposizioni  legislative e regolamentari in materia
          di documentazione amministrativa, approvato con decreto del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
              «Art. 36 (Carta d'identita' e documenti elettronici). -
          1.  Le caratteristiche e le modalita' per il rilascio della
          carta  d'identita'  elettronica,  del documento d'identita'
          elettronico  e  della  carta  nazionale  dei  servizi  sono
          definite  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei
          Ministri,  adottato  su proposta del Ministro dell'interno,
          di  concerto  con il Ministro per la funzione pubblica, con
          il  Ministro  per  l'innovazione  e  le tecnologie e con il
          Ministro  dell'economia e delle finanze, sentito il Garante
          per la protezione dei dati personali.
              2.   La   carta  d'identita'  elettronica  e  l'analogo
          documento, rilasciato a seguito della denuncia di nascita e
          prima   del   compimento   del  quindicesimo  anno,  devono
          contenere:
                a) i dati identificativi della persona;
                b) il codice fiscale.
              3.  La  carta  d'identita'  e  il documento elettronico
          possono contenere:
                a) l'indicazione del gruppo sanguigno;
                b) le  opzioni  di canattere sanitario previste dalla
          legge;
                c) i  dati  biometrici indicati col decreto di cui al
          comma 1, con esclusione, in ogni caso, del DNA;
                d) tutti   gli   altri   dati   utili   al   fine  di
          razionalizzare  e  semplificare l'azione amministrativa e i
          servizi resi al cittadino, anche per mezzo dei portali, nel
          rispetto della normativa in materia di riservatezza;
                e) le  procedure  informatiche  e le informazioni che
          possono   o   debbono   essere  conosciute  dalla  pubblica
          amministrazione  e  da  altri  soggetti,  occorrenti per la
          firma elettronica.
              4.   La   carta  d'identita'  elettronica  e  la  carta
          nazionale dei servizi possono essere utilizzate ai fini dei
          pagamenti tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni,
          secondo  le  modalita' stabilite con decreto del Presidente
          del  Consiglio dei Ministri o, per sua delega, del Ministro
          per  l'innovazione  e  le  tecnologie,  di  concerto con il
          Ministro  dell'economia  e  delle finanze, sentita la Banca
          d'Italia.
              5.  Con decreto del Ministro dell'interno, del Ministro
          per   l'innovazione   e   le   tecnologie  e  del  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze, sentiti il Garante per la
          protezione  dei dati personali e la Conferenza Stato-citta'
          ed  autonomie  locali, sono dettate le regole tecniche e di
          sicurezza   relative   alle   tecnologie   e  ai  materiali
          utilizzati  per  la  produzione  della  carta  di identita'
          elettronica, del documento di identita' elettronico e della
          carta nazionale dei servizi.
              6.  Nel  rispetto della disciplina generale fissata dai
          decreti   di  cui  al  presente  articolo e  delle  vigenti
          disposizioni  in  materia di protezione dei dati personali,
          le  pubbliche  amministrazioni,  nell'ambito dei rispettivi
          ordinamenti,     possono    sperimentare    modalita'    di
          utilizzazione dei documenti di cui al presente articolo per
          l'erogazione di ulteriori servizi o utilita'.
              7.   La  carta  di  identita',  ancorche'  su  supporto
          cartaceo,   puo'   essere   rinnovata   a   decorrere   dal
          centottantesimo giorno precedente la scadenza.».
              -  Il  decreto  legislativo  23 gennaio  2002,  n.  10,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 15 febbraio 2002, n.
          39,  reca:  «Attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa
          ad un quadro comunitario per le firme elettroniche».
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto
          del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503:
              «2.  Il  codice  fiscale costituisce il codice unico di
          identificazione  aziende agricole, di seguito CUAA. Il CUAA
          deve  essere utilizzato in tutti i rapporti con la pubblica
          amministrazione.».
              -  Il  regolamento  (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del
          29 settembre  2003,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          della   Comunita'   europea  21 ottobre  2003,  n.  L  270,
          stabilisce  norme  comuni  relative  ai  regimi di sostegno
          diretto   nell'ambito  della  politica  agricola  comune  e
          istituisce   taluni  regimi  di  sostegno  a  favore  degli
          agricoltori e modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE)
          n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n.
          1868/94,  (CE)  n.  1251/1999,  (CE)  n. 1254/1999, (CE) n.
          1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001.
              - Si riporta il testo dell'art. 19 del regolamento (CE)
          n. 1782/2003, e successive modificazioni:
              «Art.  19  (Banca  di  dati informatizzata). - 1. Nella
          banca  dati  informatizzata  sono  registrati, per ciascuna
          azienda agricola, i dati ricavati dalle domande di aiuto.
              Questa   banca   dati   consente,  in  particolare,  la
          consultazione  diretta  e  immediata,  tramite  l'autorita'
          competente  dello Stato membro, dei dati relativi agli anni
          civili  e/o  alle campagne di commercializzazione a partire
          dall'anno 2000.
              2.   Gli   Stati  membri  possono  creare  banche  dati
          decentrate,   a  condizione  che  le  banche  stesse  e  le
          procedure   amministrative   per   la  registrazione  e  la
          consultazione  dei  dati  siano  concepite in modo omogeneo
          nell'insieme  del territorio dello Stato membro e siano tra
          loro compatibili, per consentire verifiche incrociate.».