Art. 14. Semplificazione degli adempimenti amministrativi 1. Per i pagamenti diretti si applica quanto previsto dall'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1782/2003. L'AGEA, sentiti gli organismi pagatori, adotta le procedure per l'attuazione dell'articolo 22, commi 2 e 3, del predetto regolamento. 2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, attraverso il SIAN sono comunicati, senza oneri per il destinatario, e nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le modalita' attraverso le quali ciascun soggetto che esercita attivita' agricola accede direttamente, anche per via telematica, alle informazioni contenute nel proprio fascicolo aziendale. 3. Il SIAN assicura le modalita' di riconoscimento dell'utente e di firma sicure attraverso la firma digitale, emessa per i procedimenti di propria competenza, e la Carta dell'agricoltore e del pescatore di cui all'articolo 13, comma 2. 4. Ai fini dell'aggiornamento del repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) competenti per territorio acquisiscono, attraverso le modalita' prevista dall'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, le dichiarazioni del soggetto che esercita attivita' agricola modificative del fascicolo aziendale. Per le predette finalita' il SIAN puo' altresi' stipulare apposite convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni. 5. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 18, comma 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, nonche' dell'aggiornamento del fascicolo aziendale di cui all'articolo 13,comma 1, nel SIAN confluiscono i dati e le informazioni relativi all'identificazione e registrazione degli animali di cui alla direttiva 92/102/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1992, e al regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000. 6. Ove non siano espressamente previsti specifici diversi termini dalla regolamentazione comunitaria vigente, per le istanze relative all'esercizio dell'attivita' agricola presentate alla pubblica amministrazione per il tramite dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni, la pubblica amministrazione, nonche' gli enti pubblici economici procedenti adottano il provvedimento finale entro centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza gia' istruita dal Centro di assistenza agricola (CAA); decorso tale termine la domanda si intende accolta. A tale fine i CAA rilasciano ai soggetti che esercitano l'attivita' agricola certificazione della data di inoltro dell'istanza alla pubblica amministrazione competente. Sono fatti salvi i termini piu' brevi previsti per i singoli procedimenti, nonche' quanto disposto dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 18 dicembre 2002. 7. I soggetti che esercitano attivita' agricola che abbiano ottenuto la concessione di aiuti, contributi e agevolazioni ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale, relativa all'esercizio della propria attivita' da parte della pubblica amministrazione, qualora inoltrino nuove istanze possono rendere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che le informazioni contenute nel fascicolo aziendale non hanno subito variazioni. 8. I soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, nei rapporti con i soggetti che esercitano l'attivita' agricola hanno l'obbligo di avvalersi delle informazioni contenute nel fascicolo aziendale. La pubblica amministrazione interessata, ivi compresi gli enti pubblici economici, li acquisisce d'ufficio, prioritariamente in via telematica, utilizzando i servizi di certificazione ed i servizi di interscambio e cooperazione del SIAN. 9. Al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi e contabili a carico delle imprese agricole, fatti salvi i compiti di indirizzo e monitoraggio del Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n. 450, sono trasferiti all'AGEA i compiti di coordinamento e di gestione per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194. 10. L'AGEA subentra, dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, in tutti i rapporti attivi e passivi relativi al SIAN di cui al comma 9. A tale fine sono trasferite all'AGEA le relative risorse finanziarie, umane e strumentali. 11. Il comma 3 dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e' sostituito dal seguente: "3. Con riferimento al prodotti elencati nell'Allegato I del Trattato istitutivo della Comunita' europea, negli Allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2081/1992 del Consiglio, del 14 luglio 1992, come modificato dal regolamento (CE) n. 692/2003 del Consiglio, dell'8 aprile 2003, ed agli altri prodotti qualificati agricoli dal diritto comunitario, anche ai fini dell'uniforme classificazione merceologica, con regolamento del Ministro delle politiche agricole e forestali sono disciplinate le modalita' di attuazione di quanto previsto dal comma 1.". 12. L'attivita' di autoriparazione di macchine agricole e rimorchi effettuata sui mezzi propri dalle imprese agricole provviste di officina non e' soggetta alle disposizioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122. 13. La legge 8 agosto 1991, n. 264, non si applica all'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto relativa alle macchine agricole di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
Note all'art. 14: - Si riporta il testo dell'art. 22 del regolamento (CE) n. 1782/2003, e successive modificazioni: "Art. 22 (Domande di aiuto). -1. Per i pagamenti diretti soggetti al sistema integrato, ciascun agricoltore presenta ogni anno una domanda indicante, se del caso: tutte le parcelle agricole dell'azienda; il numero e l'ammontare dei diritti all'aiuto; ogni altra informazione richiesta dal presente regolamento o dallo Stato membro interessato. 2. Gli Stati membri possono disporre che le domande di aiuto debbano indicare soltanto gli elementi che cambiano rispetto all'anno precedente. Gli Stati membri distribuiscono moduli prestampati basati sulle superfici determinate nell'anno precedente e forniscono materiale grafico indicante l'ubicazione delle superfici stesse. 3. Gli Stati membri possono disporre che un'unica domanda di aiuto copra piu' di uno o la totalita' dei regimi di sostegno elencati nell'allegato I, o anche altri regimi di sostegno.". - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, reca: "Codice in materia di protezione dei dati personali". - Si riporta il testo dell'art. 15, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173: "4. Con apposita convenzione le amministrazioni di cui ai commi precedenti definiscono i termini e le modalita' tecniche per lo scambio dei dati, attraverso l'adozione di un protocollo di interscambio dati. Il sistema automatico di interscambio dei dati e' attuato secondo modalita' in grado di assicurare la salvaguardia dei dati personali e la certezza delle operazioni effettuate, garantendo altresi' il trasferimento delle informazioni in ambienti operativi eterogenei, nel pieno rispetto della pariteticita' dei soggetti coinvolti.". - Il testo dell'art. 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e' riportato nelle note all'art. 13. - Si riporta il testo dell'art. 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, e successive modificazioni: "2. In caso di applicazione degli articoli 67, 68, 69, 70 e 71, il sistema integrato comprende un sistema di identificazione e di registrazione degli animali istituito ai sensi, da un lato, del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e, dall'altro, ai sensi del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini.". - La direttiva 27 novembre 1992, n. 92/102 del Consiglio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea 5 dicembre 1992, n. L 355, e' relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali. - Il regolamento (CE) 17 luglio 2000, n. 1760/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea 11 agosto 2000, n. L 204, istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio. - Il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 giugno 1999, n. 137, reca: "Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59". - Il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 18 dicembre 2002 riguarda i compiti attribuiti ai Centri di assistenza agricola (CAA) in materia di esigibilita' delle domande e delle dichiarazioni presentate dagli utenti. - Il testo dell'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, e' riportato nelle note all'art. 13. - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n. 450: "4. Il Dipartimento sovrintende alla gestione dei beni ed alle attivita' di ricerca, di sperimentazione e di conservazione di competenza dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali, non trasferiti alle regioni, e provvede alla gestione, indirizzo, coordinamento e monitoraggio, anche ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, del Sistema informativo agricolo nazionale (S.I.A.N.), anche ai fini del sistema statistico nazionale, dell'Anagrafe delle aziende agricole e del rispetto degli obblighi comunitari. Il Dipartimento si avvale di un Nucleo per i sistemi informativi e statistici in agricoltura, con funzioni consultive in materia di programmazione, coordinamento e verifica, composto di dieci addetti scelti tra soggetti esperti nelle discipline di informatica e statistica e coordinato dal responsabile dei servizi informativi automatizzati, di cui all'art. 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 1993. Il Ministro delle politiche agricole e forestali determina, con proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, l'indennita' spettante ai componenti del nucleo.". - Si riporta il testo dell'art. 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194: "Art. 15. - Ai fini dell'esercizio delle competenze statali in materia di indirizzo e coordinamento delle attivita' agricole e della conseguente necessita' di acquisire e verificare tutti i dati relativi al settore agricolo nazionale, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e' autorizzato all'impianto di un sistema informativo agricolo nazionale attraverso la stipula di una o piu' convenzioni con societa' a prevalente partecipazione statale, anche indiretta, per la realizzazione, messa in funzione ed eventuale gestione temporanea di tale sistema informativo in base ai criteri e secondo le direttive fissate dal Ministro medesimo. Le convenzioni di cui al precedente comma, aventi durata non superiore a cinque anni, sono stipulate, e le relative spese sono eseguite, anche in deroga alle norme sulla contabilita' dello Stato ed all'art. 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio. Per i fini di cui al precedente primo comma e' autorizzata, per il triennio 1984-1986, la spesa di lire 6 miliardi in ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni dal 1984 al 1986.". - Si riporta il testo dell'art. 30 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato: "Art. 30 (Adeguamento delle borse merci). - 1. Le contrattazioni delle merci e delle derrate di cui alla legge 20 marzo 1913, n. 272, e successive modificazioni sono svolte anche attraverso strumenti informatici o per via telematica. 2. Al fine di rendere uniformi le modalita' di gestione, di vigilanza e di accesso alle negoziazioni telematiche, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura adottano, durante un periodo sperimentale di dodici mesi, apposite norme tecniche, in conformita' a quanto stabilito dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 dicembre 2000, idonee a consentire l'accesso alle contrattazioni, anche da postazioni remote, ad una unica piattaforma telematica. 3. Con riferimento ai prodotti elencati nell'allegato I del Trattato istitutivo della Comunita' europea, negli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2081/1992 del Consiglio, del 14 luglio 1992, come modificato dal regolamento (CE) n. 692/2003 del Consiglio, dell'8 aprile 2003, ed agli altri prodotti qualificati agricoli dal diritto comunitario, anche ai fini dell'uniforme classificazione merceologica, con regolamento del Ministro delle politiche agricole e forestali sono disciplinate le modalita' di attuazione di quanto previsto dal comma 1. 4. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, i risultati in termini di prezzi di riferimento e di quantita' delle merci e delle derrate negoziate in via telematica sono oggetto di comunicazione, da parte delle societa' di gestione, alle Deputazioni delle Borse merci, nonche' di pubblicazione nel bollettino ufficiale dei prezzi, edito dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 5. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3 le norme della legge 20 marzo 1913, n. 272, cessano di avere applicazione nei confronti delle contrattazioni dei prodotti fungibili agricoli, agroindustriali, ittici e tipici.". - L'allegato I del Trattato istitutivo della Comunita' europea elenca i prodotti cui si applicano le disposizioni degli articoli del Trattato relativi all'agricoltura. - Il regolamento CEE n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea 24 luglio 1992, e' relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari. - Il regolamento (CE) n. 692/2003, del Consiglio dell'8 aprile 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea 17 aprile 2003, n. L 99, modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari. - La legge 5 febbraio 1992, n. 122, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 febbraio 1992, n. 41, reca: "Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attivita' di autoriparazione.". - La legge 8 agosto 1991, n. 264, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto 1991, n. 195, reca: "Disciplina dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.". - Si riporta il testo dell'art. 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni: "Art. 57 (Macchine agricole). - 1. Le macchine agricole sono macchine a ruote o a cingoli destinate ad essere impiegate nelle attivita' agricole e forestali e possono, in quanto veicoli, circolare su strada per il proprio trasferimento e per il trasporto per conto delle aziende agricole e forestali di prodotti agricoli e sostanze di uso agrario, nonche' di addetti alle lavorazioni; possono, altresi', portare attrezzature destinate alla esecuzione di dette attivita'. 2. Ai fini della circolazione su strada le macchine agricole si distinguono in: a) semoventi: 1) trattrici agricole: macchine a motore con o senza piano di carico munite di almeno due assi, prevalentemente atte alla trazione, concepite per tirare, spingere, portare prodotti agricoli e sostanze di uso agrario nonche' azionare determinati strumenti, eventualmente equipaggiate con attrezzature portate o semiportate da considerare parte integrante della trattrice agricola; 2) macchine agricole operatrici a due o piu' assi: macchine munite o predisposte per l'applicazione di speciali apparecchiature per l'esecuzione di operazioni agricole; 3) macchine agricole operatrici ad un asse: macchine guidabili da conducente a terra, che possono essere equipaggiate con carrello separabile destinato esclusivamente al trasporto del conducente. La massa complessiva non puo' superare 0,7 t compreso il conducente; b) trainate: 1) macchine agricole operatrici: macchine per l'esecuzione di operazioni agricole e per il trasporto di attrezzature e di accessori funzionali per le lavorazioni meccanico-agrarie, trainabili dalle macchine agricole semoventi ad eccezione di quelle di cui alla lettera a), n. 3; 2) rimorchi agricoli: veicoli destinati al carico e trainabili dalle trattrici agricole; possono eventualmente essere muniti di apparecchiature per lavorazioni agricole; qualora la massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 1,5 t, sono considerati parte integrante della trattrice traente. 3. Ai fini della circolazione su strada, le macchine agricole semoventi a ruote pneumatiche o a sistema equivalente non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocita' di 40 km/h; le macchine agricole a ruote metalliche, semi pneumatiche o a cingoli metallici, purche' muniti di sovrappattini, nonche' le macchine agricole operatrici ad un asse con carrello per il conducente non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocita' di 15 km/h. 4. Le macchine agricole di cui alla lettera a), numeri 1 e 2, e di cui alla lettera b), n. 1, possono essere attrezzate con un numero di posti per gli addetti non superiore a tre, compreso quello del conducente; i rimorchi agricoli possono essere adibiti per il trasporto esclusivo degli addetti, purche' muniti di idonea attrezzatura non permanente.".