Art. 15.
 Scritture contabili per le altre attivita' agricole e coordinamento
                    normativo in materia fiscale

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, dopo l'articolo 18-bis, e' inserito il seguente:
  "Art. 18-ter (Scritture contabili per le altre attivita' agricole).
-  1.  I  soggetti  che  si  avvalgono dei regimi di cui all'articolo
56-bis  del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n.  917,  ed  all'articolo  5  della  legge 31 dicembre 1991, n. 413,
devono  tenere  esclusivamente  i  registri  previsti dal decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.".
  2.  All'articolo  2, comma 6, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)   alla  lettera  a),  l'alinea  e'  sostituito  dal  seguente:
"all'articolo  32,  comma  2,  la  lettera  c)  e'  sostituita  dalla
seguente:";
    b) alla lettera b):
      1)  l'alinea e' sostituito dal seguente: "dopo l'articolo 56 e'
inserito il seguente:";
      2)  al primo capoverso le parole: "Art. 78-bis" sono sostituite
dalle  seguenti:  "Art.  56-bis"  e  le  parole:  "articolo  29" sono
sostituite dalle seguenti: "articolo 32";
      3)   al   secondo  capoverso  le  parole:  "articolo  29"  sono
sostituite dalle seguenti: "articolo 32";
      4) al quarto capoverso le parole: "articolo 87" sono sostituite
dalle seguenti: "articolo 73";
    c) alla lettera c):
      1)  l'alinea  e'  sostituito dal seguente: "all'articolo 71, e'
aggiunto, in fine, il seguente comma:";
      2)  al primo capoverso, primo periodo, le parole: "articolo 81"
sono   sostituite   dalle   seguenti:  "articolo  67"  e  le  parole:
"dell'articolo 78-bis" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo
56-bis".
 
          Note all'art. 15:
              -  Si riporta il testo dell'art. 18-bis del decreto del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600:
              «Art.  18-bis  (Scritture  contabili  delle  imprese di
          allevamento).  -  I soggetti i quali, fuori dell'ipotesi di
          cui  all'art.  28,  lettera  b), del decreto del Presidente
          della   Repubblica  29 settembre  1973,  n.  597,  svolgono
          attivita'  di  allevamento  di  animali  devono  tenere  un
          registro  cronologico  di  carico  e  scarico degli animali
          allevati,  distintamente per specie e ciclo di allevamento,
          con    l'indicazione    degli   incrementi   e   decrementi
          verificatisi per qualsiasi causa nel periodo d'imposta».
              - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 6, della legge
          24 dicembre  2003,  n. 350, come modificato dal decreto qui
          pubblicato:
              «6. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n.  917,  e  successive  modificazioni,  sono  apportate le
          seguenti modificazioni:
                a) all'articolo   32,  comma  2,  la  lettera  c)  e'
          sostituita dalla seguente:
                  "c)  le  attivita'  di cui al terzo comma dell'art.
          2135   del   codice  civile,  dirette  alla  manipolazione,
          conservazione,    trasformazione,   commercializzazione   e
          valorizzazione,   ancorche'  non  svolte  sul  terreno,  di
          prodotti  ottenuti  prevalentemente  dalla coltivazione del
          fondo  o  del  bosco  o  dall'allevamento  di  animali, con
          riferimento  ai  beni  individuati,  ogni due anni e tenuto
          conto  dei  criteri  di  cui  al  comma  1, con decreto del
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  su proposta del
          Ministro delle politiche agricole e forestali";
                  b)  dopo l'articolo 56 e' inserito il seguente:
              "Art.  56-bis  (Altre  attivita' agricole). - 1. Per le
          attivita'  dirette  alla  produzione di vegetali esercitate
          oltre il limite di cui all'articolo 32 comma 2, lettera b),
          il reddito relativo alla parte eccedente concorre a formare
          il  reddito  di  impresa  nell'ammontare  corrispondente al
          reddito  agrario  relativo  alla  superficie sulla quale la
          produzione   insiste   in   proporzione   alla   superficie
          eccedente.
              2.   Per   le  attivita'  dirette  alla  manipolazione,
          conservazione,     trasformazione,     valorizzazione     e
          commercializzazione  di prodotti diversi da quelli indicati
          nell'articolo   32,   comma   2,   lettera   c),   ottenuti
          prevalentemente  dalla coltivazione del fondo o del bosco o
          dall'allevamento  di  animali,  il  reddito  e' determinato
          applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni
          registrate   o   soggette   a  registrazione  agli  effetti
          dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  conseguiti  con  tali
          attivita',  il  coefficiente  di  redditivita'  del  15 per
          cento.
              3.  Per  le attivita' dirette alla fornitura di servizi
          di  cui al terzo comma dell'art. 2135 del codice civile, il
          reddito   e'   determinato   applicando  all'ammontare  dei
          corrispettivi  delle  operazioni  registrate  o  soggette a
          registrazione   agli   effetti   dell'imposta   sul  valore
          aggiunto, conseguiti con tali attivita', il coefficiente di
          redditivita' del 25 per cento.
              4.  Le  disposizioni  di  cui  ai commi 1, 2 e 3 non si
          applicano  ai  soggetti  di  cui  all'articolo 73, comma 1,
          lettere  a),  b)  e  d),  nonche'  alle  societa'  in  nome
          collettivo ed in accomandita semplice.
              5.  Il  contribuente ha facolta' di non avvalersi delle
          disposizioni  di  cui  al  presente  articolo.  In tal caso
          l'opzione o la revoca per la determinazione del reddito nel
          modo  normale  si esercitano con le modalita' stabilite dal
          regolamento  recante norme per il riordino della disciplina
          delle  opzioni  in materia di imposta sul valore aggiunto e
          di  imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica   10 novembre   1997,   n.   442,  e  successive
          modificazioni";
                  c)  all'articolo  71,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
          seguente comma:
              "2-bis.  In deroga alla disposizione di cui al comma 2,
          per  le operazioni di cui all'art. 67, comma 1, lettera i),
          poste  in  essere dai soggetti che svolgono le attivita' di
          cui  all'art.  29,  eccedenti  i  limiti di cui al comma 2,
          lettera   c),   del  predetto  articolo,  si  applicano  le
          percentuali   di  redditivita'  di  cui  ai  commi  2  e  3
          dell'articolo  56-bis.  Le  disposizioni del presente comma
          non incidono sull'esercizio della delega legislativa di cui
          alla legge 7 aprile 2003, n. 80".».