Art. 15. Scritture contabili per le altre attivita' agricole e coordinamento normativo in materia fiscale 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo l'articolo 18-bis, e' inserito il seguente: "Art. 18-ter (Scritture contabili per le altre attivita' agricole). - 1. I soggetti che si avvalgono dei regimi di cui all'articolo 56-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed all'articolo 5 della legge 31 dicembre 1991, n. 413, devono tenere esclusivamente i registri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.". 2. All'articolo 2, comma 6, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a), l'alinea e' sostituito dal seguente: "all'articolo 32, comma 2, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:"; b) alla lettera b): 1) l'alinea e' sostituito dal seguente: "dopo l'articolo 56 e' inserito il seguente:"; 2) al primo capoverso le parole: "Art. 78-bis" sono sostituite dalle seguenti: "Art. 56-bis" e le parole: "articolo 29" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 32"; 3) al secondo capoverso le parole: "articolo 29" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 32"; 4) al quarto capoverso le parole: "articolo 87" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 73"; c) alla lettera c): 1) l'alinea e' sostituito dal seguente: "all'articolo 71, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:"; 2) al primo capoverso, primo periodo, le parole: "articolo 81" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 67" e le parole: "dell'articolo 78-bis" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 56-bis".
Note all'art. 15: - Si riporta il testo dell'art. 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: «Art. 18-bis (Scritture contabili delle imprese di allevamento). - I soggetti i quali, fuori dell'ipotesi di cui all'art. 28, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, svolgono attivita' di allevamento di animali devono tenere un registro cronologico di carico e scarico degli animali allevati, distintamente per specie e ciclo di allevamento, con l'indicazione degli incrementi e decrementi verificatisi per qualsiasi causa nel periodo d'imposta». - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 6, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come modificato dal decreto qui pubblicato: «6. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 32, comma 2, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) le attivita' di cui al terzo comma dell'art. 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorche' non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali"; b) dopo l'articolo 56 e' inserito il seguente: "Art. 56-bis (Altre attivita' agricole). - 1. Per le attivita' dirette alla produzione di vegetali esercitate oltre il limite di cui all'articolo 32 comma 2, lettera b), il reddito relativo alla parte eccedente concorre a formare il reddito di impresa nell'ammontare corrispondente al reddito agrario relativo alla superficie sulla quale la produzione insiste in proporzione alla superficie eccedente. 2. Per le attivita' dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti diversi da quelli indicati nell'articolo 32, comma 2, lettera c), ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, il reddito e' determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attivita', il coefficiente di redditivita' del 15 per cento. 3. Per le attivita' dirette alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dell'art. 2135 del codice civile, il reddito e' determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attivita', il coefficiente di redditivita' del 25 per cento. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), nonche' alle societa' in nome collettivo ed in accomandita semplice. 5. Il contribuente ha facolta' di non avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo. In tal caso l'opzione o la revoca per la determinazione del reddito nel modo normale si esercitano con le modalita' stabilite dal regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive modificazioni"; c) all'articolo 71, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "2-bis. In deroga alla disposizione di cui al comma 2, per le operazioni di cui all'art. 67, comma 1, lettera i), poste in essere dai soggetti che svolgono le attivita' di cui all'art. 29, eccedenti i limiti di cui al comma 2, lettera c), del predetto articolo, si applicano le percentuali di redditivita' di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 56-bis. Le disposizioni del presente comma non incidono sull'esercizio della delega legislativa di cui alla legge 7 aprile 2003, n. 80".».