Art. 16.
          Crediti in discussione presso la Camera arbitrale
  1.  In  caso  di  crediti  vantati  dagli imprenditori agricoli nei
confronti   della   pubblica  amministrazione,  la  camera  nazionale
arbitrale  in  agricoltura  di  cui  al  decreto  del  Ministro delle
politiche  agricole e forestali 1° luglio 2002, n. 743, che sia stata
adita,  certifica  che  entro  centottanta  giorni  sara' definita la
posizione del soggetto istante.
  2.  Durante  il  predetto periodo, gli istituti di credito potranno
tenere  conto  di  tale  certificazione  ai  fini  della  valutazione
complessiva delle garanzie dell'imprenditore agricolo.
  3.  Gli  adeguamenti  alla  regolamentazione della camera nazionale
arbitrale  in  agricoltura  sono  approvati, su proposta degli organi
della camera medesima, con decreto ministeriale.
 
          Nota all'art. 16:
              - I riferimenti al decreto del Ministro delle politiche
          agricole e forestali 1° luglio 2002, n. 743, sono riportati
          nelle note all'art. 7.