Art. 16. Crediti in discussione presso la Camera arbitrale 1. In caso di crediti vantati dagli imprenditori agricoli nei confronti della pubblica amministrazione, la camera nazionale arbitrale in agricoltura di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 1° luglio 2002, n. 743, che sia stata adita, certifica che entro centottanta giorni sara' definita la posizione del soggetto istante. 2. Durante il predetto periodo, gli istituti di credito potranno tenere conto di tale certificazione ai fini della valutazione complessiva delle garanzie dell'imprenditore agricolo. 3. Gli adeguamenti alla regolamentazione della camera nazionale arbitrale in agricoltura sono approvati, su proposta degli organi della camera medesima, con decreto ministeriale.
Nota all'art. 16: - I riferimenti al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 1° luglio 2002, n. 743, sono riportati nelle note all'art. 7.