Art. 10. 
                    Pubblicita' degli interventi 
  1.  Gli  elenchi  nominativi  dei  danneggiati,  nonche'  gli  atti
contenenti la valutazione dei danni e  le  provvidenze  concesse,  ai
sensi degli articoli 5, 7, 8 e 9, sono accessibili  ai  cittadini  ed
esposti  per  quindici   giorni   nell'albo   pretorio   dei   comuni
interessati.