Art. 5
    Interventi per favorire la ripresa dell'attivita' produttiva

  1.  Possono  beneficiare degli interventi del presente articolo, le
imprese  agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, nonche'
le   cooperative   di   raccolta,   lavorazione,   trasformazione   e
commercializzazione  di  prodotti  agricoli  e  le organizzazioni dei
produttori  riconosciute,  ricadenti  nelle  zone delimitate ai sensi
dell'articolo  6,  che  abbiano  subito danni non inferiori al 20 per
cento  della  produzione lorda vendibile, qualora siano ubicate nelle
aree  svantaggiate  di  cui  all'articolo  17 del regolamento (CE) n.
1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, ed al 30 per cento della
produzione  lorda  vendibile se ubicate nelle altre zone. Nel caso di
danni   alle   produzioni   vegetali,   sono   escluse   dal  calcolo
dell'incidenza   di   danno   sulla  produzione  lorda  vendibile  le
produzioni zootecniche.
  2.  Al  fine  di  favorire  la ripresa economica e produttiva delle
imprese  agricole  di  cui  al  comma  1, nei limiti dell'entita' del
danno,   accertato   nei   termini   previsti  al  punto  11.3  degli
orientamenti  comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo,
possono  essere  concessi  i  seguenti  aiuti,  in  forma  singola  o
combinata,  a  scelta  delle  regioni,  tenuto conto delle esigenze e
dell'efficacia  dell'intervento,  nonche'  delle  risorse finanziarie
disponibili:
a) contributi  in  conto  capitale  fino  all'80  per cento del danno
   accertato  sulla  base  della produzione lorda vendibile ordinaria
   del triennio precedente;
b) prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio
   dell'anno  in  cui  si e' verificato l'evento dannoso e per l'anno
   successivo, da erogare al seguente tasso agevolato:
   1) 20  per  cento  del  tasso  di riferimento per le operazioni di
      credito  agrario  oltre  i  18 mesi per le aziende ricadenti in
      zone svantaggiate;
   2) 35  per  cento  del  tasso  di riferimento per le operazioni di
      credito  agrario  oltre  i  18 mesi per le aziende ricadenti in
      altre  zone;  nell'ammontare del prestito sono comprese le rate
      delle  operazioni di credito in scadenza nei 12 mesi successivi
      all'evento inerenti all'impresa agricola;
c) proroga  delle  operazioni di credito agrario, di cui all'articolo
   7;
d) agevolazioni previdenziali, di cui all'articolo 8.
  3. In caso di danni causati alle strutture aziendali ed alle scorte
possono  essere  concessi  a titolo di indennizzo contributi in conto
capitale fino al 100 per cento dei costi effettivi.
  4.  Sono esclusi dalle agevolazioni previste al presente articolo i
danni alle produzioni ed alle strutture ammissibili all'assicurazione
agevolata.  Nel  calcolo della percentuale dei danni sono comprese le
perdite  derivanti da eventi calamitosi, subiti dalla stessa azienda,
nel  corso  dell'annata  agraria,  che  non  siano  stati  oggetto di
precedenti  benefici.  La  produzione  lorda vendibile per il calcolo
dell'incidenza  di  danno  non  e' comprensiva dei contributi o delle
altre integrazioni concessi dall'Unione europea.
  5.   Le  domande  di  intervento  debbono  essere  presentate  alle
autorita'   regionali  competenti  entro  il  termine  perentorio  di
quarantacinque  giorni  dalla  data  di  pubblicazione del decreto di
declaratoria  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e di
individuazione  delle  zone interessate, di cui all'articolo 6, comma
2.
  6. Compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole,
di  cui al presente articolo, possono essere adottate misure volte al
ripristino  delle infrastrutture connesse all'attivita' agricola, tra
cui  quelle  irrigue  e  di  bonifica, con onere della spesa a totale
carico del Fondo di solidarieta' nazionale.
 
          Nota all'art. 5:
              -  Il  Regolamento  (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del
          17 maggio  1999  sul sostegno allo sviluppo rurale da parte
          del  Fondo  europeo  agricolo di orientamento e di garanzia
          (FEAOG)  e  che  modifica  ed abroga taluni regolamenti, e'
          pubblicato nella GUCE n. L 160 del 26 giugno 1999.