Art. 7. 
      Disposizioni relative alle operazioni di credito agrario 
  1. Nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 6, sono  prorogate,
fino all'erogazione degli interventi di cui all'articolo 5, comma  2,
lettera b), per una sola volta e per non  piu'  di  24  mesi,  con  i
privilegi previsti dalla legislazione in materia, le  scadenze  delle
rate  delle  operazioni  di  credito  agrario  di  esercizio   e   di
miglioramento  e  di  credito  ordinario  effettuate  dalle   imprese
agricole di cui all'articolo 5,  comma  1.  Le  rate  prorogate  sono
assistite dal concorso nel pagamento degli interessi. 
  2. Gli istituti ed enti abilitati all'esercizio del credito agrario
sono autorizzati ad anticipare, anche in assenza di preventivo  nulla
osta, le  provvidenze  di  cui  all'articolo  5,  a  richiesta  degli
interessati, previa presentazione  di  dichiarazione  sostitutiva  di
atto di notorieta' resa ai sensi e per gli effetti  dell'articolo  47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
attestante i requisiti soggettivi e oggettivi  richiesti,  applicando
il tasso di riferimento  delle  operazioni  di  credito  agrario.  La
eventuale concessione dell'agevolazione del  concorso  nel  pagamento
degli interessi su detti prestiti e mutui da parte delle regioni puo'
intervenire entro il termine di un anno dalla data della delibera  di
concessione del  prestito  o  mutuo.  L'agevolazione  deve  riferirsi
all'intera  durata  del  finanziamento  e  avviene  per  il   tramite
dell'istituto concedente in forma attualizzata. 
  3. In caso di mancato riconoscimento  della  agevolazione  entro  i
termini prescritti, alle operazioni di cui al comma 1 si  applica  il
tasso di riferimento delle operazioni di credito agrario. 
 
          Nota all'art. 7:
              - L'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica
          28 dicembre  2000,  n.  445,  recante  «testo  unico  delle
          disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia di
          documentazione amministrativa», cosi' recita:
              «Art.   47   (Dichiarazioni  sostitutive  dell'atto  di
          notorieta). 1.  L'atto  di  notorieta'  concernente  stati,
          qualita'  personali  o fatti che siano a diretta conoscenza
          dell'interessato  e'  sostituito  da  dichiarazione  resa e
          sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
          di cui all'art. 38.
              2.  La  dichiarazione  resa  nell'interesse proprio del
          dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
          e  fatti  relativi  ad  altri  soggetti  di  cui egli abbia
          diretta conoscenza.
              3.  Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
          legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
          concessionari  di  pubblici  servizi,  tutti  gli stati, le
          qualita'  personali  e  i  fatti non espressamente indicati
          nell'art.  46  sono comprovati dall'interessato mediante la
          dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
              4.  Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
          che  la  denuncia  all'Autorita'  di Polizia giudiziaria e'
          presupposto   necessario   per   attivare  il  procedimento
          amministrativo  di  rilascio  del duplicato di documenti di
          riconoscimento  o  comunque  attestanti  stati  e  qualita'
          personali  dell'interessato,  lo  smarrimento dei documenti
          medesimi  e'  comprovato  da  chi  ne richiede il duplicato
          mediante dichiarazione sostitutiva.».