Art. 8.
                     Disposizioni previdenziali
  1.   Alle  imprese  agricole  in  possesso  dei  requisiti  di  cui
all'articolo   5,   comma   1,   iscritte   nella  relativa  gestione
previdenziale,   e'  concesso,  a  domanda,  l'esonero  parziale  del
pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali propri e per i
lavoratori  dipendenti,  in  scadenza nei dodici mesi successivi alla
data in cui si e' verificato l'evento. Il Ministro del lavoro e delle
politiche  sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze,  e'  autorizzato  a  determinare,  con  proprio  decreto, la
percentuale dell'esonero fino ad un massimo del 50 per cento.
  2. La misura dell'esonero e' aumentata del 10 per cento nel secondo
anno  e  per  gli  anni  successivi,  qualora  le  condizioni  di cui
all'articolo 5, comma 1, si verifichino a carico della stessa azienda
per due o piu' anni consecutivi.
  3.  L'esonero e' accordato dall'ente impositore su presentazione di
apposita  domanda  degli interessati, corredata da dichiarazione resa
ai sensi e per gli effetti della legislazione in materia.