Art. 8. Disposizioni previdenziali 1. Alle imprese agricole in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, iscritte nella relativa gestione previdenziale, e' concesso, a domanda, l'esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti, in scadenza nei dodici mesi successivi alla data in cui si e' verificato l'evento. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' autorizzato a determinare, con proprio decreto, la percentuale dell'esonero fino ad un massimo del 50 per cento. 2. La misura dell'esonero e' aumentata del 10 per cento nel secondo anno e per gli anni successivi, qualora le condizioni di cui all'articolo 5, comma 1, si verifichino a carico della stessa azienda per due o piu' anni consecutivi. 3. L'esonero e' accordato dall'ente impositore su presentazione di apposita domanda degli interessati, corredata da dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti della legislazione in materia.