Art. 9.
                              Epizoozie
  1.  I  consorzi  di  difesa, ed altri organismi ad essi equiparati,
possono  deliberare  di  concorrere  al  sostegno  dei  redditi delle
imprese  zootecniche colpite da infezioni epizootiche che determinano
l'abbattimento  del  bestiame  e  che  comportino  il divieto di ogni
attivita'   commerciale.   Tale  intervento  e'  previsto  anche  per
l'indennizzo  di  animali  morti  a  seguito  di vaccinazioni o altre
misure  ordinate  o  raccomandate dalle autorita' competenti, purche'
gli  aventi  diritto  non  abbiano beneficiato di analoghi indennizzi
previsti da altra normativa vigente.
  2.  Le  iniziative  di  cui al comma 1 sono a carico dei consorzi e
tengono  conto, secondo parametri e modalita' fissati con decreto del
Ministro  delle  politiche agricole e forestali, entro il 30 novembre
per  l'anno  successivo,  delle mancate produzioni per un determinato
periodo di fermo dell'allevamento.
  3.  Lo  Stato  concorre  fino  alla  meta'  della  spesa sostenuta,
accertata sulla base del relativo conto consuntivo.