Art. 9. Epizoozie 1. I consorzi di difesa, ed altri organismi ad essi equiparati, possono deliberare di concorrere al sostegno dei redditi delle imprese zootecniche colpite da infezioni epizootiche che determinano l'abbattimento del bestiame e che comportino il divieto di ogni attivita' commerciale. Tale intervento e' previsto anche per l'indennizzo di animali morti a seguito di vaccinazioni o altre misure ordinate o raccomandate dalle autorita' competenti, purche' gli aventi diritto non abbiano beneficiato di analoghi indennizzi previsti da altra normativa vigente. 2. Le iniziative di cui al comma 1 sono a carico dei consorzi e tengono conto, secondo parametri e modalita' fissati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, entro il 30 novembre per l'anno successivo, delle mancate produzioni per un determinato periodo di fermo dell'allevamento. 3. Lo Stato concorre fino alla meta' della spesa sostenuta, accertata sulla base del relativo conto consuntivo.