Art. 13.
                               Diffida

  1.  In  caso  di  constatata inosservanza delle norme in materia di
lavoro e legislazione sociale e qualora il personale ispettivo rilevi
inadempimenti  dai  quali  derivino  sanzioni  amministrative, questi
provvede  a diffidare il datore di lavoro alla regolarizzazione delle
inosservanze comunque sanabili, fissando il relativo termine.
  2.  In  caso  di  ottemperanza alla diffida, il datore di lavoro e'
ammesso al pagamento dell'importo delle sanzioni nella misura pari al
minimo  previsto  dalla  legge  ovvero nella misura pari ad un quarto
della  sanzione  stabilita in misura fissa. Il pagamento dell'importo
delle sanzioni amministrative estingue il procedimento sanzionatorio.
  3.   L'adozione   della   diffida   interrompe  i  termini  di  cui
all'articolo  14  della  legge  24  novembre  1981, n. 689, fino alla
scadenza del termine per la regolarizzazione di cui al comma 1.
  4.  Il  potere  di  diffida  nei casi previsti al comma 1, e con le
modalita'  di  cui  ai  commi  2  e  3, e' esteso, limitatamente alla
materia  della  previdenza  e  dell'assistenza  sociale,  anche  agli
ispettori  degli  enti  previdenziali,  per  le  inadempienze da loro
rilevate.
 
          Nota all'art. 13:
              -  Per  il testo dell'art. 14 della citata legge n. 689
          del 1981 si veda nota all'art. 11.