Art. 14. 
                Disposizioni del personale ispettivo 
 
  1. Le disposizioni impartite dal personale ispettivo in materia  di
lavoro e di legislazione sociale, nell'ambito dell'applicazione delle
norme per cui sia attribuito dalle singole disposizioni di  legge  un
apprezzamento discrezionale, sono esecutive. 
  2. Contro le disposizioni di cui al comma 1  e'  am-messo  ricorso,
entro quindici giorni, al Direttore della direzione  provinciale  del
lavoro, il quale decide entro i successivi quindici  giorni.  Decorso
inutilmente il termine  previsto  per  la  decisione  il  ricorso  si
intende  respinto.  Il  ricorso  non  sospende  l'esecutivita'  della
disposizione.