Art. 11.
                           (Reclutamento)
1.  Possono partecipare ai concorsi per il reclutamento dei volontari
in  ferma  quadriennale  i  volontari in ferma prefissata di un anno,
ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo, in possesso dei
requisiti  di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), c), d), e), g)
e h), e degli ulteriori seguenti requisiti:
a)  idoneita'  fisio-psico-attitudinale  per  l'impiego  nelle  Forze
armate in qualita' di volontario in servizio permanente;
b) eta' non superiore ai trent'anni compiuti.
2.  Sono  fatte  salve le disposizioni in materia di reclutamento del
personale  di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000,
n. 78, e successive modificazioni.
3.  Il  periodo  di  ferma  del  militare, che presenta la domanda di
partecipazione ai concorsi di cui al comma 1, puo' essere prolungato,
con  il  consenso  dell'interessato,  oltre  il periodo di ferma o di
rafferma   contratto,   per   il  tempo  strettamente  necessario  al
completamento  dell'iter  concorsuale,  nei  limiti delle consistenze
previste,  per  gli  anni  2005 e 2006, dalla tabella A allegata alla
presente  legge, per gli anni successivi fino al 2020, dal decreto di
cui  all'articolo  25,  comma  2,  e, a decorrere dal 1 gennaio 2021,
dalla  tabella  A  allegata  al decreto legislativo 8 maggio 2001, n.
215, come modificata dall'articolo 2 della presente legge.
4.  Se  il  numero  delle domande presentate per la partecipazione ai
concorsi  di  cui al comma 1 risulta inferiore al quintuplo dei posti
messi  a  concorso,  per  i  posti  eventualmente non coperti possono
essere  banditi  concorsi  ai quali partecipano cittadini in possesso
dei prescritti requisiti.
 
          Note all'art. 11:
              -  La  legge  31 marzo  2000, n. 78, recante «Delega al
          Governo  in  materia di riordino dell'Arma dei carabinieri,
          del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di
          finanza  e  della  Polizia  di  Stato.  Norme in materia di
          coordinamento  delle Forze di polizia», e' pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 79 del 4 aprile
          2000. Si riporta il testo dell'art. 6, comma 4:
              «Art.   6  (Disposizioni  per  l'Amministrazione  della
          pubblica  sicurezza  e  per alcune attivita' delle Forze di
          polizia e delle Forze armate). - 1.-3. (Omissis).
              4.  Con  uno  o  piu'  regolamenti  da emanare ai sensi
          dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          sono  determinate  le  modalita'  per il reclutamento ed il
          trasferimento  ad  altri ruoli per sopravvenuta inidoneita'
          alle  specifiche mansioni del personale dei gruppi sportivi
          e delle bande musicali delle Forze di polizia e delle Forze
          armate,  nonche'  le  condizioni  per  le  sponsorizzazioni
          individuali  e  collettive,  con  l'osservanza dei seguenti
          criteri:
                a) valutazione,  per  il  personale  da reclutare nei
          gruppi  sportivi, dei risultati di livello almeno nazionale
          ottenuti nell'anno precedente;
                b) previsione  che  i  gruppi  sportivi  delle  Forze
          armate,  delle  Forze  di polizia e del Corpo nazionale dei
          vigili  del fuoco, firmatari di apposite convenzioni con il
          Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e rappresentati
          nel Comitato sportivo militare, possano essere riconosciuti
          ai  fini  sportivi  e  possano ottenere l'affiliazione alle
          federazioni  sportive  sulla  base delle disposizioni dello
          statuto  del  CONI,  anche  in  deroga  ai  principi e alle
          disposizioni  per l'affiliazione ed il riconoscimento delle
          societa' e delle associazioni sportive dilettantistiche;
                c) valutazione,  per  il personale da reclutare nelle
          bande  musicali,  della  specifica  professionalita'  e  di
          titoli di studio rilasciati da conservatori di musica;
                d) previsione  che  il personale non piu' idoneo alle
          attivita'  dei  gruppi  sportivi e delle bande musicali, ma
          idoneo  ai  servizi  d'istituto,  possa essere impiegato in
          altre  attivita'  istituzionali o trasferito in altri ruoli
          delle amministrazioni di appartenenza;
              d-bis)  assicurare  criteri omogenei di valutazione per
          l'autorizzazione  delle  sponsorizzazioni e di destinazione
          dei proventi, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 43,
          comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.».
              -  Per  la  tabella  A  allegata al decreto legislativo
          8 maggio 2001, n. 215, vedi nota all'art. 2.