Art. 12.
                             (Rafferma)
1.  Nei  limiti  delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto
delle  consistenze  annuali previste, per gli anni 2005 e 2006, dalla
tabella  A allegata alla presente legge, per gli anni successivi fino
al  2020, dal decreto di cui all'articolo 23, comma 2, e, a decorrere
dal 1 gennaio 2021, dalla tabella A allegata al decreto legislativo 8
maggio  2001,  n. 215, come modificata dall'articolo 2 della presente
legge,  i  volontari  in ferma prefissata quadriennale possono essere
ammessi,  a  domanda,  a due successivi periodi di rafferma, ciascuno
della durata di due anni.
2.  Possono  presentare  la  domanda di cui al comma 1 i volontari in
ferma  prefissata  quadriennale  che  sono  risultati  idonei  ma non
utilmente  collocati nella graduatoria per l'immissione nei ruoli dei
volontari  in  servizio  permanente, di cui al decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni.
 
          Note all'art. 12:
              -  Per  la  tabella  A  allegata al decreto legislativo
          8 maggio 2001, n. 215, v. nota all'art. 2.
              -  Il  decreto  legislativo  12 maggio  1995,  n.  196,
          recante:  «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992,
          n.  216,  in  materia  di riordino dei ruoli, modifica alle
          norme  di  reclutamento, stato ed avanzamento del personale
          non direttivo delle Forze armate.».