Art. 13.
                     (Modalita' di reclutamento)
1.  Le  modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi di reclutamento dei
volontari  in  ferma  prefissata  quadriennale  e  di ammissione alle
ulteriori   rafferme  biennali  sono  disciplinate  con  decreto  del
Ministro della difesa.
2.  Al  termine della ferma prefissata quadriennale ovvero di ciascun
anno   delle  rafferme  biennali,  i  volontari  giudicati  idonei  e
utilmente  collocati nella graduatoria annuale di merito sono immessi
nei  ruoli  dei  volontari  in  servizio  permanente con le modalita'
stabilite  con  decreto del Ministro della difesa. 3. La ripartizione
in misura percentuale dei posti annualmente disponibili nei ruoli dei
volontari in servizio permanente tra le categorie di volontari di cui
al  comma  2  e'  stabilita  con  decreto  del Ministro della difesa,
riservando  non meno del 20 per cento dei medesimi posti al personale
in ferma prefissata quadriennale.