Art. 14.
                   (Stato giuridico e avanzamento)
1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui
all'articolo  22,  ai volontari in ferma prefissata quadriennale e in
rafferma  biennale  si  applicano le disposizioni in materia di stato
giuridico previste per i volontari in ferma breve.
2. I volontari sono ammessi alla ferma prefissata quadriennale con il
grado  di caporale ovvero comune di 1a classe o aviere scelto. Previo
giudizio  di  idoneita',  possono  conseguire  il  grado  di  caporal
maggiore  ovvero  sottocapo  o 1 aviere, non prima del compimento del
diciottesimo  mese  dall'ammissione  alla  ferma. Decorso un anno dal
giudizio  di  non  idoneita',  il volontario viene sottoposto a nuova
valutazione.
3.  A  decorrere dal 1 gennaio 2010, i volontari in rafferma biennale
conseguono  il  grado  di 1 caporal maggiore, o grado corrispondente,
con decorrenza dalla data di ammissione alla rafferma.