Art. 19. 

 
Commissione  consultiva  tecnico-scientifica  e  Comitato  prezzi   e
                              rimborso 

 
  1. Nell'ambito  dell'Agenzia  operano  la  «Commissione  consultiva
tecnico-scientifica per la valutazione dei farmaci»  e  il  «Comitato
prezzi e rimborso». 
  2. La Commissione consultiva tecnico-scientifica svolge le funzioni
gia' attribuite alla Commissione unica del farmaco, nonche' i compiti
attribuitile dall'articolo 48, comma 5, lettere d), e)  ed  l)  della
legge di riferimento; essa svolge, altresi', attivita' di  consulenza
tecnico-scientifica  su  richiesta  del  Direttore  generale  o   del
Consiglio di amministrazione. 
  3. La Commissione di cui al  precedente  comma  adotta  le  proprie
determinazioni  con  autonomia  sul  piano  tecnico   scientifico   e
sanitario, anche sulla base  dell'attivita'  istruttoria  svolta  dal
Comitato prezzi e rimborso. 
  4. La Commissione consultiva tecnico-scientifica  e'  nominata  con
decreto del Ministro della  salute,  ed  e'  composta  dal  Direttore
generale, con funzioni di Presidente,  dal  Presidente  dell'Istituto
superiore di sanita' o da un suo delegato e da diciassette membri  di
comprovata e documentata competenza tecnico-scientifica  nel  settore
della valutazione dei farmaci, di cui sette  designati  dal  Ministro
della salute, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze  e  nove
dalla  Conferenza  Stato-Regioni,  di  cui  uno   con   funzione   di
vicepresidente. 
  5. I componenti della Commissione di  cui  al  comma  3  durano  in
carica cinque anni e non possono essere rinominati per  piu'  di  una
volta. 
  6. Il Comitato  prezzi  e  rimborso  svolge  funzioni  di  supporto
tecnico-consultivo all'Agenzia ai fini  della  negoziazione  prevista
dall'articolo 48, comma 33, della legge di riferimento. 
  7. Il Comitato di cui al precedente comma e' nominato  con  decreto
del Ministro della salute  ed  e'  composto  dal  Direttore  generale
dell'Agenzia, che lo presiede e da cinque componenti designati  dallo
stesso Ministro,  cinque  dalla  Conferenza  Stato-Regioni,  uno  dal
Ministro delle attivita' produttive e uno dal Ministro  dell'economia
e delle finanze, di cui uno con funzione di vicepresidente. 
  8. I componenti del Comitato prezzi  e  rimborso  sono  scelti  tra
persone di comprovata  professionalita'  ed  esperienza  nei  settori
della metodologia di determinazione del  prezzo  dei  farmaci,  della
economia sanitaria e di farmacoeconomia. 
  9. I componenti del Comitato di cui al comma  6  durano  in  carica
cinque anni e non possono essere rinominati piu' di una volta.