Art. 19. Commissione consultiva tecnico-scientifica e Comitato prezzi e rimborso 1. Nell'ambito dell'Agenzia operano la «Commissione consultiva tecnico-scientifica per la valutazione dei farmaci» e il «Comitato prezzi e rimborso». 2. La Commissione consultiva tecnico-scientifica svolge le funzioni gia' attribuite alla Commissione unica del farmaco, nonche' i compiti attribuitile dall'articolo 48, comma 5, lettere d), e) ed l) della legge di riferimento; essa svolge, altresi', attivita' di consulenza tecnico-scientifica su richiesta del Direttore generale o del Consiglio di amministrazione. 3. La Commissione di cui al precedente comma adotta le proprie determinazioni con autonomia sul piano tecnico scientifico e sanitario, anche sulla base dell'attivita' istruttoria svolta dal Comitato prezzi e rimborso. 4. La Commissione consultiva tecnico-scientifica e' nominata con decreto del Ministro della salute, ed e' composta dal Direttore generale, con funzioni di Presidente, dal Presidente dell'Istituto superiore di sanita' o da un suo delegato e da diciassette membri di comprovata e documentata competenza tecnico-scientifica nel settore della valutazione dei farmaci, di cui sette designati dal Ministro della salute, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze e nove dalla Conferenza Stato-Regioni, di cui uno con funzione di vicepresidente. 5. I componenti della Commissione di cui al comma 3 durano in carica cinque anni e non possono essere rinominati per piu' di una volta. 6. Il Comitato prezzi e rimborso svolge funzioni di supporto tecnico-consultivo all'Agenzia ai fini della negoziazione prevista dall'articolo 48, comma 33, della legge di riferimento. 7. Il Comitato di cui al precedente comma e' nominato con decreto del Ministro della salute ed e' composto dal Direttore generale dell'Agenzia, che lo presiede e da cinque componenti designati dallo stesso Ministro, cinque dalla Conferenza Stato-Regioni, uno dal Ministro delle attivita' produttive e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze, di cui uno con funzione di vicepresidente. 8. I componenti del Comitato prezzi e rimborso sono scelti tra persone di comprovata professionalita' ed esperienza nei settori della metodologia di determinazione del prezzo dei farmaci, della economia sanitaria e di farmacoeconomia. 9. I componenti del Comitato di cui al comma 6 durano in carica cinque anni e non possono essere rinominati piu' di una volta.