Art. 20. Centro di collegamento Agenzia-Regioni 1. Nell'ambito dell'Agenzia opera il Centro di collegamento tra l'Agenzia e le Regioni, che si avvale degli Osservatori di cui all'articolo 18 del presente regolamento. In particolare il Centro, al fine di assicurare una stretta collaborazione tra l'Agenzia e le Regioni, svolge le seguenti attivita' di studio e consultive: a) analisi degli andamenti, degli scostamenti rispetto al tetto programmato e dei fattori determinanti la spesa farmaceutica nazionale e regionale a carico del Servizio sanitario nazionale, la spesa farmaceutica ospedaliera, la spesa farmaceutica derivante dalla distribuzione diretta e l'onere a carico del cittadino, sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali (OsMED); b) analisi delle forme e delle modalita' di distribuzione e di rimborso a livello regionale; c) raccordo dei flussi informativi sui farmaci nell'ambito del sistema informatico del Ministero della salute e delle Regioni; d) promozione delle politiche e valutazione dei risultati della prescrizione dei farmaci generici a livello nazionale e regionale; e) proposte per definire le modalita' di analisi e gli indicatori per la trasmissione alle Regioni dei dati degli Osservatori nazionali di cui all'articolo 18 del presente regolamento; f) proposte per il coordinamento e la incentivazione delle politiche di informazione e di pubblicita' dei farmaci, per la farmacovigilanza e per la sperimentazione clinica. 2. Il Centro di collegamento tra l'Agenzia e le Regioni e' costituito con delibera del Consiglio di amministrazione. E' composto da dieci membri, di cui cinque designati dal Consiglio di amministrazione sentito il Direttore generale e cinque dalla Conferenza Stato-Regioni ed e' presieduto da uno dei componenti designati dalla Conferenza Stato-Regioni. Il Centro e' rinnovato ogni cinque anni.