Art. 20. 

 
               Centro di collegamento Agenzia-Regioni 

 
  1. Nell'ambito dell'Agenzia opera il  Centro  di  collegamento  tra
l'Agenzia e le Regioni,  che  si  avvale  degli  Osservatori  di  cui
all'articolo 18 del presente regolamento. In particolare  il  Centro,
al fine di assicurare una stretta collaborazione tra l'Agenzia  e  le
Regioni, svolge le seguenti attivita' di studio e consultive: 
    a) analisi degli andamenti, degli scostamenti rispetto  al  tetto
programmato  e  dei  fattori  determinanti  la   spesa   farmaceutica
nazionale e regionale a carico del Servizio sanitario  nazionale,  la
spesa farmaceutica ospedaliera, la spesa farmaceutica derivante dalla
distribuzione diretta e l'onere a carico del  cittadino,  sulla  base
dei  dati  forniti  dall'Osservatorio  nazionale   sull'impiego   dei
medicinali (OsMED); 
    b) analisi delle forme e delle modalita' di  distribuzione  e  di
rimborso a livello regionale; 
    c) raccordo dei flussi informativi sui  farmaci  nell'ambito  del
sistema informatico del Ministero della salute e delle Regioni; 
    d) promozione delle politiche e valutazione dei  risultati  della
prescrizione dei farmaci generici a livello nazionale e regionale; 
    e) proposte per definire le modalita' di analisi e gli indicatori
per la trasmissione alle Regioni dei dati degli Osservatori nazionali
di cui all'articolo 18 del presente regolamento; 
    f) proposte  per  il  coordinamento  e  la  incentivazione  delle
politiche di informazione  e  di  pubblicita'  dei  farmaci,  per  la
farmacovigilanza e per la sperimentazione clinica. 
  2. Il  Centro  di  collegamento  tra  l'Agenzia  e  le  Regioni  e'
costituito con delibera del Consiglio di amministrazione. E' composto
da  dieci  membri,  di  cui  cinque  designati   dal   Consiglio   di
amministrazione  sentito  il  Direttore  generale  e   cinque   dalla
Conferenza Stato-Regioni ed  e'  presieduto  da  uno  dei  componenti
designati dalla Conferenza Stato-Regioni. Il Centro e' rinnovato ogni
cinque anni.