Art. 21. 

 
       Commissione per la promozione della ricerca e sviluppo 

 
  1. L'Agenzia, al  fine  di  promuovere  la  ricerca  scientifica  a
carattere pubblico  e  trasnazionale  nei  settori  strategici  della
assistenza e  favorire  gli  investimenti  di  soggetti  privati  sul
territorio nazionale, si avvale di un'apposita Commissione denominata
«Commissione  per  la  promozione  della  ricerca  e  sviluppo».   In
particolare, la Commissione: 
    a) definisce principi e modalita' per  il  riconoscimento  di  un
premio  alla  ricerca  da  attribuire  sul  prezzo  di  rimborso   di
specialita' con rilevante grado di innovativita'; 
    b) raccoglie e valuta progetti di ricerca, anche cofinanziati  da
soggetti privati, in funzione del loro particolare impatto economico,
di sviluppo sociale e valore strategico  per  il  Servizio  sanitario
nazionale, proponendoli al Consiglio di amministrazione per possibili
misure di sostegno e promozione; 
    c) predispone il monitoraggio sulle normative, sui finanziamenti,
sui progetti e sui risultati della ricerca nel  settore  farmaceutico
sul territorio nazionale; 
    d)  propone   iniziative   per   l'integrazione   della   ricerca
scientifica  italiana  con  quella  europea  ed  internazionale,  con
particolare riferimento ai documenti di programmazione  della  Unione
Europea; 
    e) attua forme stabili per lo scambio di informazioni e  proposte
con la Commissione ricerca del Ministero della salute. 
  2. La Commissione e'  costituita  con  delibera  del  Consiglio  di
amministrazione. E' composta da dieci membri, di cui cinque designati
dal Consiglio di amministrazione  sentito  il  Direttore  generale  e
cinque dalla Conferenza Stato-Regioni ed e'  presieduta  da  uno  dei
componenti designati dal Consiglio di amministrazione. I membri  sono
scelti tra persone in possesso di competenza specifica in materia  di
ricerca sanitaria e farmaceutica e di altre  professionalita',  cosi'
da assicurare l'interdisciplinarieta' della  Commissione  stessa.  La
Commissione e' rinnovata ogni cinque anni. 
  3. I componenti della Commissione devono dichiarare all'atto  della
nomina di non essere in  posizione  di  conflitto  di  interessi  con
l'attivita' della Commissione stessa.