Art. 22. 

 
                              Vigilanza 

 
  1. L'Agenzia e'  sottoposta  alla  vigilanza  del  Ministero  della
salute e del Ministero dell'economia e delle finanze. 
  2. Il Ministro della salute puo' disporre ispezioni  anche  per  la
verifica dell'osservanza delle disposizioni impartite e richiedere al
Direttore  generale   dell'Agenzia   i   dati   e   le   informazioni
sull'attivita' svolta dalla stessa. 
  3. Le deliberazioni del Consiglio di  amministrazione  di  adozione
dei regolamenti interni, gli atti di  programmazione,  le  variazioni
del ruolo organico, la determinazione del compenso dei  membri  degli
organi di cui agli articoli 19, 20 e 21 del presente regolamento,  il
bilancio con le relative variazioni ed il rendiconto  sono  trasmessi
al  Ministero  della  salute  che,  di  concerto  con  il   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  li  approva  nei   trenta   giorni
successivi alla ricezione o ne chiede il  riesame  con  provvedimento
motivato. Scaduti inutilmente i trenta giorni, gli  atti  di  cui  al
presente articolo si intendono approvati. In  caso  di  richiesta  di
riesame, il Consiglio di amministrazione nei successivi dieci  giorni
puo' recepire le osservazioni e riproporre  il  nuovo  testo  per  il
controllo, oppure puo' motivare in merito alle ragioni per  le  quali
ritiene di confermare il precedente testo. Decorsi venti giorni dalla
ricezione  dei  nuovi   atti,   i   Ministeri   vigilanti   procedono
espressamente di concerto alla approvazione o all'annullamento  degli
atti. 
  4. Le variazioni del ruolo organico di cui al precedente comma 3 ed
i  regolamenti  di  organizzazione,  ivi  compresi  quelli   di   cui
all'articolo 25, comma 2, del presente  regolamento,  sono  approvati
con il concerto del Ministero della funzione pubblica. 
  5. Per l'approvazione degli atti di programmazione dei  bilanci  si
applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
9 novembre 1998, n. 439. 
 
          Nota all'art. 22: 
              - Il testo del decreto del Presidente della  Repubblica
          9 novembre 1998,  n.  439  (Regolamento  recante  norme  di
          semplificazione  dei  procedimenti  di  approvazione  e  di
          rilascio di pareri, da parte dei  Ministeri  vigilanti,  in
          ordine alle delibere adottate dagli organi collegiali degli
          enti pubblici non economici in materia di approvazione  dei
          bilanci  e  di   programmazione   dell'impiego   di   fondi
          disponibili, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge  15
          marzo 1997, n.  59)  e'  stato  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 21 dicembre 1998, n. 297.