Art. 23.

                   Amministrazione e contabilita'

  1.  L'Agenzia  provvede  autonomamente  alla gestione delle entrate
previste per l'attuazione dei propri fini istituzionali, costituite:
    a) dal     finanziamento    annualmente    erogato    ai    sensi
dell'articolo 11,  comma  3, lettera d) della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni;
    b) dal  20  per cento dei proventi derivanti dalle tariffe di cui
all'articolo 5,  comma  12,  della  legge 29 dicembre 1990, n. 407, e
successive modificazioni, per il settore relativo ai farmaci;
    c) dai  corrispettivi  per servizi di consulenze, collaborazione,
assistenza e ricerca prestati a soggetti pubblici;
    d) da altri proventi patrimoniali e di gestione.
  2.  L'Agenzia  provvede,  inoltre,  alla  gestione del Fondo di cui
all'articolo 48, comma 18, della legge di riferimento.
  3.   L'attivita'   amministrativa   e   contabile  dell'Agenzia  e'
disciplinata  con  apposito  regolamento  adottato  dal  Consiglio di
amministrazione,  secondo  i  principi  contabili previsti dal codice
civile,   nel   rispetto   dei   vincoli  finanziari  previsti  dalla
contabilita' pubblica.
  4.  Il  regolamento di cui al precedente comma 3, prevede, inoltre,
norme  sulla  struttura  e  gestione  di bilancio, sulle modalita' di
riconciliazione  dei  trasferimenti  finanziari con i capitoli di cui
all'articolo 48,  comma  9,  della  legge  di  riferimento, sul conto
consuntivo, sulla gestione del patrimonio, sull'attivita' negoziale e
su ogni altro aspetto gestionale e contabile.
 
          Note all'art. 23:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 11, comma 3, della
          legge  5 agosto  1978,  n.  468 (Riforma di alcune norme di
          contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio):
              «Art. 11 (Legge finanziaria). - 1.-2. (Omissis).
              3.  La  legge  finanziaria  non puo' contenere norme di
          delega  o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
          Essa   contiene  esclusivamente  norme  tese  a  realizzare
          effetti   finanziari   con   decorrenza   dal   primo  anno
          considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
                a) il   livello   massimo   del  ricorso  al  mercato
          finanziario  e  del saldo netto da finanziare in termini di
          competenza,   per   ciascuno  degli  anni  considerati  dal
          bilancio  pluriennale  comprese  le  eventuali  regolazioni
          contabili pregresse specificamente indicate;
                b) le  variazioni  delle aliquote, delle detrazioni e
          degli   scaglioni,  le  altre  misure  che  incidono  sulla
          determinazione  del  quantum  della  prestazione, afferenti
          imposte  indirette,  tasse, canoni, tariffe e contributi in
          vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui
          essa  si  riferisce,  nonche'  le  correzioni delle imposte
          conseguenti all'andamento dell'inflazione;
                c) la  determinazione,  in  apposita  tabella, per le
          leggi  che  dispongono spese a carattere pluriennale, delle
          quote   destinate   a   gravare   su  ciascuno  degli  anni
          considerati;
                d) la  determinazione,  in  apposita  tabella,  della
          quota  da  iscrivere  nel  bilancio  di ciascuno degli anni
          considerati  dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
          permanente,  di natura corrente e in conto capitale, la cui
          quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
                e) la  determinazione,  in  apposita  tabella,  delle
          riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
          pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
                f)  gli  stanziamenti  di spesa, in apposita tabella,
          per  il  rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
          vigenti  classificate  tra le spese in conto capitale e per
          le   quali   nell'ultimo   esercizio   sia   previsto   uno
          stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
          qualora  la  legge  lo  preveda,  per uno o piu' degli anni
          considerati  dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
          prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
          tra le spese in conto capitale;
                g) gli  importi dei fondi speciali previsti dall'art.
          11-bis e le corrispondenti tabelle;
                h) l'importo   complessivo   massimo   destinato,  in
          ciascuno  degli  anni compresi nel bilancio pluriennale, al
          rinnovo   dei  contratti  del  pubblico  impiego,  a  norma
          dell'art.  15  della  legge  29 marzo  1983, n. 93, ed alle
          modifiche   del   trattamento  economico  e  normativo  del
          personale   dipendente  da  pubbliche  amministrazioni  non
          compreso nel regime contrattuale;
                i) altre  regolazioni meramente quantitative rinviate
          alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;
                i-bis)  norme  che  comportano  aumenti  di entrata o
          riduzioni  di  spesa,  restando  escluse quelle a carattere
          ordinamentale  ovvero  organizzatorio,  salvo  che  esse si
          caratterizzino  per un rilevante contenuto di miglioramento
          dei saldi di cui alla lettera a);
                i-ter)  norme  che  comportano  aumenti  di  spesa  o
          riduzioni  di  entrata  ed il cui contenuto sia finalizzato
          direttamente  al  sostegno o al rilancio dell'economia, con
          esclusione   di   interventi  di  carattere  localistico  o
          microsettoriale;
                i-quater)   norme  recanti  misure  correttive  degli
          effetti  finanziari  delle  leggi  di  cui all'art. 11-ter,
          comma 7».
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 5, comma 12, della
          legge  29 dicembre  1990,  n. 407 (Disposizioni diverse per
          l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993):
              «Art. 5 (Norme relative al settore sanitario). - 1.-11.
          (Omissis).
              12. Con decreto del Ministro della sanita', da emanarsi
          entro  trenta  giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge,  sono  fissati  le  tariffe  e  i  diritti
          spettanti   al   Ministero   della   sanita',  all'Istituto
          superiore  di  sanita'  e  all'Istituto  superiore  per  la
          prevenzione e la sicurezza del lavoro, per prestazioni rese
          a  richiesta e ad utilita' di soggetti interessati, tenendo
          conto  del  costo  reale  dei  servizi  resi  e  del valore
          economico  delle  operazioni  di  riferimento;  le relative
          entrate  sono  utilizzate per le attivita' di controllo, di
          programmazione,  di  informazione e di educazione sanitaria
          del  Ministero  della  sanita'  e  degli Istituti superiori
          predetti».