Art. 24.

                              Controlli

  1. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione ai sensi
dell'articolo  3,  comma  4,  della  legge  14 gennaio  1994, n. 20 e
successive modificazioni.
 
          Nota all'art. 24:
              - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 4, della legge
          14 gennaio   1994,   n.  20  (Disposizioni  in  materia  di
          giurisdizione e controllo della Corte dei conti):
              «Art.  3 (Norme in materia di controllo della Corte dei
          conti). 1.-3. (Omissis).
              4.  La  Corte  dei  conti  svolge,  anche  in  corso di
          esercizio,  il  controllo  successivo  sulla  gestione  del
          bilancio  e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche,
          nonche'  sulle  gestioni  fuori  bilancio  e  sui  fondi di
          provenienza  comunitaria,  verificando la legittimita' e la
          regolarita'  delle  gestioni,  nonche' il funzionamento dei
          controlli  interni  a  ciascuna  amministrazione.  Accerta,
          anche  in base all'esito di altri controlli, la rispondenza
          dei  risultati dell'attivita' amministrativa agli obiettivi
          stabiliti  dalla  legge,  valutando comparativamente costi,
          modi  e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa.
          La  Corte definisce annualmente i programmi ed i criteri di
          riferimento del controllo».