Art. 25. Ruolo organico 1. Il ruolo organico dell'Agenzia e' determinato, in sede di prima applicazione, in relazione al numero di unita' di personale ed alle qualifiche e alle aree trasferite dal Ministro della salute ai sensi dell'articolo 48, comma 7, della legge di riferimento. Il predetto personale conserva le qualifiche e l'anzianita' di servizio maturate presso l'Amministrazione di provenienza nonche' l'inquadramento giuridico per aree e la posizione economica in godimento, ivi compresa l'indennita' di perequazione prevista dall'articolo 7 della legge n. 362/1999, fermo restando il comparto di contrattazione collettiva gia' previsto. 2. Con apposito regolamento deliberato dal Consiglio di amministrazione, sara' disciplinato l'ordinamento del personale dell'Agenzia, fermo restando quanto previsto al comma 1 del presente articolo.
Nota all'art. 25: - Si riporta il testo dell'art. 7, della legge 14 ottobre 1999, n. 362 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria): «Art. 7 (Incentivazione sperimentale del personale non appartenente al ruolo sanitario di livello dirigenziale del Ministero della sanita). - 1. In relazione all'accresciuta complessita' dei compiti assegnati al Ministero della sanita' in materia di vigilanza, ispezione e controllo, di prevenzione, di sicurezza e di profilassi, e allo scopo anche di armonizzare i trattamenti economici di tutti i dipendenti non appartenenti al ruolo sanitario di livello dirigenziale, sono destinate alle sperimentazioni e relative contrattazioni collettive previste dall'art. 8 del decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396, riguardanti il predetto personale, oltre alle economie di gestione, anche quote delle entrate di cui all'art. 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, con conseguente riduzione degli interventi ivi previsti».