Art. 27. Disposizioni transitorie 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 48, comma 34, della legge di riferimento, l'Agenzia, per la gestione contabile, si avvale, fino e non oltre il 31 dicembre 2004, delle strutture del Ministero della salute, secondo modalita' e procedure da adottarsi con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il presente Regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 20 settembre 2004 Il Ministro della salute Sirchia Il Ministro della funzione pubblica Mazzella Il Ministro dell'economia e delle finanze Siniscalco Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 2004 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 307