Art. 27. 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 48, comma 34, della
legge di  riferimento,  l'Agenzia,  per  la  gestione  contabile,  si
avvale, fino e non oltre il 31 dicembre  2004,  delle  strutture  del
Ministero della salute, secondo modalita' e  procedure  da  adottarsi
con decreto del Ministro della salute di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze. 
  Il presente Regolamento, munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare. 
    Roma, 20 settembre 2004 
 
                      Il Ministro della salute 
                               Sirchia 
 
 
                 Il Ministro della funzione pubblica 
                              Mazzella 
 
 
              Il Ministro dell'economia e delle finanze 
                             Siniscalco 
 
Visto, il Guardasigilli: Castelli 
  Registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 2004 
  Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla 
persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 307