Art. 10. Graduatoria 1. Al corso-concorso di formazione dirigenziale sono ammessi i candidati utilmente inseriti nella graduatoria del concorso di ammissione entro il limite del numero dei posti disponibili di cui all'articolo 7, comma 1, maggiorato del 30 per cento. 2. La graduatoria di merito del concorso di ammissione al corso-concorso e' predisposta dalla commissione esaminatrice in base al punteggio finale conseguito dai candidati, costituito dalla somma dei voti di ciascuna delle prove scritte e dal voto della prova orale. A parita' di merito trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di titoli di preferenza. La graduatoria di merito e' approvata con decreto del Direttore della Scuola superiore della pubblica amministrazione ed e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e della pubblicazione viene dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.