Art. 10. 
                             Graduatoria 
 
  1. Al corso-concorso di  formazione  dirigenziale  sono  ammessi  i
candidati  utilmente  inseriti  nella  graduatoria  del  concorso  di
ammissione entro il limite del numero dei posti  disponibili  di  cui
all'articolo 7, comma 1, maggiorato del 30 per cento. 
  2.  La  graduatoria  di  merito  del  concorso  di  ammissione   al
corso-concorso e' predisposta dalla commissione esaminatrice in  base
al punteggio finale conseguito dai candidati, costituito dalla  somma
dei voti di ciascuna delle prove  scritte  e  dal  voto  della  prova
orale.  A  parita'  di  merito  trovano   applicazione   le   vigenti
disposizioni in materia di titoli di preferenza.  La  graduatoria  di
merito e' approvata con decreto del Direttore della Scuola  superiore
della  pubblica  amministrazione  ed  e'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  e  della
pubblicazione  viene  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.