Art. 12. 
                        Svolgimento dei corsi 
 
  1. Il corso-concorso e'  tenuto  presso  le  sedi  stabilite  dalla
Scuola superiore della pubblica  amministrazione  ed  ha  una  durata
complessiva di dodici mesi  seguito,  previo  superamento  dell'esame
intermedio, da un semestre  di  applicazione  presso  amministrazioni
italiane  o  straniere,  enti  o  organismi  internazionali,  aziende
pubbliche o private. 
  2. La Scuola superiore della pubblica amministrazione stabilisce le
materie di insegnamento,  gli  eventuali  insegnamenti  opzionali,  i
piani  di  studio,  i  criteri  della  valutazione  continua   e   di
svolgimento delle prove dell'esame intermedio e dell'esame finale.