Art. 13. Valutazione continua ed esame-concorso intermedio 1. Durante il corso gli allievi sono soggetti a valutazione continua, secondo i criteri fissati dalla Scuola. La media delle valutazioni sulle singole discipline, non inferiore a settanta centesimi, da' accesso all'esameconcorso intermedio. 2. L'esame-concorso intermedio consiste in una prova scritta, composta da tre elaborati in forma sintetica sulle discipline oggetto del corso, da svolgersi secondo le regole dei concorsi pubblici e comunque assicurando la non identificabilita' del candidato, e da una prova orale sui temi concernenti le discipline oggetto del corso. 3. Ciascuna prova e' valutata in centesimi e si intende superata con un punteggio non inferiore a settanta centesimi. La graduatoria di merito dell'esame concorso intermedio e' predisposta dalla commissione esaminatrice in base al punteggio finale conseguito dai candidati, costituito dalla somma dei voti della prova scritta e della prova orale. A parita' di merito trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di titoli di preferenza. La graduatoria di merito e' approvata con decreto del Direttore della Scuola superiore della pubblica amministrazione.