Art. 15. 
                         Graduatoria finale 
 
  1.  La  graduatoria  finale  e'   predisposta   dalla   Commissione
esaminatrice in base alla somma del punteggio  conseguito  nell'esame
intermedio e di quello conseguito nell'esame  finale.  A  parita'  di
merito trovano applicazione le vigenti  disposizioni  in  materia  di
titoli di preferenza. La graduatoria finale e' approvata con  decreto
del Direttore della Scuola superiore della pubblica amministrazione. 
  2.  La  graduatoria  dei  vincitori,  approvata  con  decreto   del
Presidente del Consiglio dei Ministri, e' pubblicata  nel  bollettino
ufficiale  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e  della
pubblicazione  viene  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.