Art. 15. Graduatoria finale 1. La graduatoria finale e' predisposta dalla Commissione esaminatrice in base alla somma del punteggio conseguito nell'esame intermedio e di quello conseguito nell'esame finale. A parita' di merito trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di titoli di preferenza. La graduatoria finale e' approvata con decreto del Direttore della Scuola superiore della pubblica amministrazione. 2. La graduatoria dei vincitori, approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, e' pubblicata nel bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della pubblicazione viene dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.