Art. 16. Trattamento economico 1. Agli allievi del corso, non dipendenti di amministrazioni pubbliche, la Scuola superiore della pubblica amministrazione assegna una borsa di studio nella misura del settanta per cento dello stipendio tabellare previsto per i dirigenti di seconda fascia delle amministrazioni statali, da corrispondersi con le modalita' stabilite nell'ordinamento vigente per il pagamento degli stipendi ed in relazione alla frequenza del corso. 2. Sull'ammontare dei ratei della borsa di studio la Scuola superiore della pubblica amministrazione effettua le ritenute erariali previste per legge. 3. Il dipendente pubblico ammesso a frequentare il corso e' collocato a disposizione della Scuola superiore della pubblica amministrazione per la durata del corso e con il riconoscimento dell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti di legge. 4. Ai predetti dipendenti pubblici e' corrisposto, a cura dell'amministrazione di appartenenza, durante lo svolgimento del corso-concorso, il trattamento economico in godimento, senza alcun trattamento di missione, nonche', a cura della Scuola superiore della pubblica amministrazione, la differenza tra il trattamento in godimento e quello stabilito per gli allievi del corso di cui al comma 1. L'importo cosi' corrisposto sara' rimborsato dall'amministrazione di destinazione del dirigente all'amministrazione che lo ha anticipato.