Art. 16. 
                        Trattamento economico 
 
  1. Agli  allievi  del  corso,  non  dipendenti  di  amministrazioni
pubbliche, la Scuola superiore della pubblica amministrazione assegna
una borsa di  studio  nella  misura  del  settanta  per  cento  dello
stipendio tabellare previsto per i dirigenti di seconda fascia  delle
amministrazioni statali, da corrispondersi con le modalita' stabilite
nell'ordinamento vigente  per  il  pagamento  degli  stipendi  ed  in
relazione alla frequenza del corso. 
  2. Sull'ammontare  dei  ratei  della  borsa  di  studio  la  Scuola
superiore  della  pubblica  amministrazione  effettua   le   ritenute
erariali previste per legge. 
  3. Il  dipendente  pubblico  ammesso  a  frequentare  il  corso  e'
collocato  a  disposizione  della  Scuola  superiore  della  pubblica
amministrazione per la durata  del  corso  e  con  il  riconoscimento
dell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti di legge. 
  4.  Ai  predetti  dipendenti  pubblici  e'  corrisposto,   a   cura
dell'amministrazione di  appartenenza,  durante  lo  svolgimento  del
corso-concorso, il trattamento economico in  godimento,  senza  alcun
trattamento di missione, nonche', a cura della Scuola superiore della
pubblica  amministrazione,  la  differenza  tra  il  trattamento   in
godimento e quello stabilito per gli allievi  del  corso  di  cui  al
comma   1.   L'importo    cosi'    corrisposto    sara'    rimborsato
dall'amministrazione     di      destinazione      del      dirigente
all'amministrazione che lo ha anticipato.