Art. 17.
                  Riammissione al corso successivo

  1. Coloro che non abbiano potuto iniziare o proseguire la frequenza
del corso a causa degli obblighi di leva, oppure per maternita' o per
gravi  motivi  previsti  dall'ordinamento dei dipendenti civili dello
Stato,  comprovati  tempestivamente da idonea documentazione, possono
chiedere di essere ammessi al corso-concorso successivo.