Art. 17. Riammissione al corso successivo 1. Coloro che non abbiano potuto iniziare o proseguire la frequenza del corso a causa degli obblighi di leva, oppure per maternita' o per gravi motivi previsti dall'ordinamento dei dipendenti civili dello Stato, comprovati tempestivamente da idonea documentazione, possono chiedere di essere ammessi al corso-concorso successivo.