Art. 18. 
                       Norme di comportamento 
 
  1. Gli ammessi a frequentare il corso che non si  presentano  entro
otto giorni dall'inizio del corso, senza giustificato  e  documentato
motivo, sono esclusi dal corso. 
  2.  Con  provvedimento  della  Scuola  superiore   della   pubblica
amministrazione sono stabilite le norme che gli allievi  sono  tenuti
ad osservare durante il  corso  e  le  conseguenti  sanzioni  che  ne
derivano in caso  di  inosservanza,  nonche'  il  numero  massimo  di
assenze consentite durante il corso.