Art. 18. Norme di comportamento 1. Gli ammessi a frequentare il corso che non si presentano entro otto giorni dall'inizio del corso, senza giustificato e documentato motivo, sono esclusi dal corso. 2. Con provvedimento della Scuola superiore della pubblica amministrazione sono stabilite le norme che gli allievi sono tenuti ad osservare durante il corso e le conseguenti sanzioni che ne derivano in caso di inosservanza, nonche' il numero massimo di assenze consentite durante il corso.