Art. 7. Corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale 1. L'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, avviene per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, nella percentuale del trenta per cento dei posti disponibili nella dotazione organica di ciascuna amministrazione al 31 dicembre di ogni anno. 2. L'ammissione al corso-concorso avviene mediante concorso pubblico per esami.