Art. 7. 
         Corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale 
 
  1. L'accesso alla qualifica di dirigente nelle  amministrazioni  di
cui all'articolo 1, comma 1, avviene per corso-concorso selettivo  di
formazione   bandito   dalla   Scuola   superiore   della    pubblica
amministrazione, nella percentuale del trenta  per  cento  dei  posti
disponibili nella dotazione organica di ciascuna  amministrazione  al
31 dicembre di ogni anno. 
  2.  L'ammissione  al  corso-concorso  avviene   mediante   concorso
pubblico per esami.