Art. 9.
                            Prove d'esame

  1. Gli  esami  per  l'ammissione  al  corso-concorso  di formazione
dirigenziale  consistono  in  tre  prove  scritte,  di  cui una sulla
conoscenza della lingua straniera, ed in una prova orale.
  2. Ciascuna  prova  e'  valutata in centesimi e si intende superata
con un punteggio non inferiore a settanta centesimi.