Art. 9. Prove d'esame 1. Gli esami per l'ammissione al corso-concorso di formazione dirigenziale consistono in tre prove scritte, di cui una sulla conoscenza della lingua straniera, ed in una prova orale. 2. Ciascuna prova e' valutata in centesimi e si intende superata con un punteggio non inferiore a settanta centesimi.