Art.25. Composizione ed elezione del Consiglio nazionale 1. Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e' costituito presso il Ministero della giustizia. 2. Esso e' composto di ventuno membri eletti fra gli iscritti nell'Albo, di cui almeno undici fra gli iscritti nell'Albo nella Sezione A Commercialisti, garantendo la proporzionalita' rispetto al numero degli iscritti nelle due sezioni dell'Albo. 3. L'elettorato passivo spetta a tutti gli iscritti nell'Albo che godono dell'elettorato attivo, ai sensi del precedente articolo 20, ed hanno un'anzianita' di almeno dieci anni di iscrizione nell'Albo. 4. L'elettorato passivo alla carica di presidente e' riservato agli iscritti nella Sezione A Commercialisti dell'Albo. Il candidato presidente deve aver ricoperto in precedenza la carica di presidente di un Consiglio di un Ordine territoriale o di consigliere nazionale. 5. L'elettorato attivo spetta ai Consigli degli Ordini che lo esercitano presso la propria sede tutti nello stesso giorno ed almeno trenta giorni prima di quello in cui scade il Consiglio nazionale. La data viene indicata, sentito il Consiglio nazionale, dal Ministro della giustizia. E' consentito esprimere il voto per una sola lista. 6. La presentazione delle candidature e' fatta, su base nazionale, per liste contraddistinte da un unico contrassegno o motto e dall'indicazione del presidente, con un numero di candidati effettivi pari al numero dei componenti il Consiglio nazionale, aumentato di cinque candidati supplenti. Ciascuna lista dovra' essere formata, nel rispetto delle proporzioni di cui al comma 2, da candidati effettivi iscritti in Albi di Ordini appartenenti ad almeno diciotto diverse regioni, con il limite massimo di due candidati per regione. 7. E' consentito candidarsi in una sola lista, pena la ineleggibilita' del candidato presente in piu' liste. 8. Le liste dovranno essere depositate presso il Ministero della giustizia almeno 60 giorni prima della data fissata per le elezioni. Il Ministero della giustizia verifica il rispetto delle previsioni di cui al presente articolo. La violazione delle predette disposizioni comporta l'esclusione dalla procedura elettorale. 9. Ai fini dell'attribuzione dei seggi, a ciascun Consiglio spetta un voto per ogni cento iscritti, o frazione di cento, fino a duecento iscritti, un voto ogni duecento iscritti, o frazione di duecento, oltre i duecento iscritti e fino a seicento, ed un voto ogni trecento iscritti, o frazione di trecento, da seicento iscritti ed oltre. 10. Sono eletti, oltre al presidente, i candidati della lista che ha conseguito il maggior numero di voti validi, calcolati ai sensi del comma 9. 11. Ogni presidente comunica il voto del proprio Consiglio ad una commissione, nominata dal Ministro della giustizia e composta da un magistrato con qualifica non inferiore a quella di magistrato di appello, che la presiede, e da due professionisti iscritti nell'Albo, la quale, verificata l'osservanza delle norme di legge, procede alla somma dei voti ottenuti da ciascuna lista, formando la graduatoria delle liste in base al numero dei voti riportati su base nazionale e proclamando eletti i candidati della lista che ha conseguito il maggior numero di voti. 12. I risultati delle operazioni sono pubblicati nel bollettino ufficiale del Ministero della giustizia e sono comunicati alla segreteria del Consiglio nazionale. 13. I membri del Consiglio nazionale durano in carica quattro anni ed il loro mandato puo' essere rinnovato per una sola volta consecutiva. La decorrenza della nomina si computa dalla data del bollettino ufficiale che da' notizia della proclamazione degli eletti. 14. Fino all'insediamento del nuovo Consiglio nazionale, rimane in carica il Consiglio uscente.