Art.25. 
          Composizione ed elezione del Consiglio nazionale 
 
   1. Il Consiglio  nazionale  dei  dottori  commercialisti  e  degli
esperti contabili e' costituito presso il Ministero della giustizia. 
   2. Esso e' composto di ventuno  membri  eletti  fra  gli  iscritti
nell'Albo, di cui almeno undici  fra  gli  iscritti  nell'Albo  nella
Sezione A Commercialisti, garantendo la proporzionalita' rispetto  al
numero degli iscritti nelle due sezioni dell'Albo. 
   3. L'elettorato passivo spetta a tutti gli iscritti nell'Albo  che
godono dell'elettorato attivo, ai sensi del precedente  articolo  20,
ed hanno un'anzianita' di almeno dieci anni di iscrizione nell'Albo. 
   4. L'elettorato passivo alla carica  di  presidente  e'  riservato
agli iscritti nella Sezione A Commercialisti dell'Albo. Il  candidato
presidente deve aver ricoperto in precedenza la carica di  presidente
di un Consiglio di un Ordine territoriale o di consigliere nazionale. 
   5. L'elettorato attivo spetta ai  Consigli  degli  Ordini  che  lo
esercitano presso la propria sede tutti nello stesso giorno ed almeno
trenta giorni prima di quello in cui scade il Consiglio nazionale. La
data viene indicata, sentito il  Consiglio  nazionale,  dal  Ministro
della giustizia. E' consentito esprimere il voto per una sola lista. 
   6. La presentazione delle candidature e' fatta, su base nazionale,
per  liste  contraddistinte  da  un  unico  contrassegno  o  motto  e
dall'indicazione del presidente, con un numero di candidati effettivi
pari al numero dei componenti il Consiglio  nazionale,  aumentato  di
cinque candidati supplenti. Ciascuna lista dovra' essere formata, nel
rispetto delle proporzioni di cui al comma 2, da candidati  effettivi
iscritti in Albi di Ordini appartenenti ad  almeno  diciotto  diverse
regioni, con il limite massimo di due candidati per regione. 
   7.  E'  consentito  candidarsi  in  una  sola   lista,   pena   la
ineleggibilita' del candidato presente in piu' liste. 
   8. Le liste dovranno essere depositate presso il  Ministero  della
giustizia almeno 60 giorni prima della data fissata per le  elezioni.
Il Ministero della giustizia verifica il rispetto delle previsioni di
cui al presente articolo. La violazione delle  predette  disposizioni
comporta l'esclusione dalla procedura elettorale. 
   9. Ai fini dell'attribuzione dei seggi, a ciascun Consiglio spetta
un voto per ogni cento iscritti, o frazione di cento, fino a duecento
iscritti, un voto ogni duecento iscritti,  o  frazione  di  duecento,
oltre i duecento iscritti e fino a seicento, ed un voto ogni trecento
iscritti, o frazione di trecento, da seicento iscritti ed oltre. 
   10. Sono eletti, oltre al presidente, i candidati della lista  che
ha conseguito il maggior numero di voti validi,  calcolati  ai  sensi
del comma 9. 
   11. Ogni presidente comunica il voto del proprio Consiglio ad  una
commissione, nominata dal Ministro della giustizia e composta  da  un
magistrato con qualifica non inferiore  a  quella  di  magistrato  di
appello, che la presiede, e da due professionisti iscritti nell'Albo,
la quale, verificata l'osservanza delle norme di legge, procede  alla
somma dei voti ottenuti da ciascuna lista,  formando  la  graduatoria
delle liste in base al numero dei voti riportati su base nazionale  e
proclamando eletti i candidati  della  lista  che  ha  conseguito  il
maggior numero di voti. 
   12. I risultati delle operazioni sono  pubblicati  nel  bollettino
ufficiale del  Ministero  della  giustizia  e  sono  comunicati  alla
segreteria del Consiglio nazionale. 
   13. I membri del Consiglio nazionale durano in carica quattro anni
ed  il  loro  mandato  puo'  essere  rinnovato  per  una  sola  volta
consecutiva. La decorrenza della nomina si  computa  dalla  data  del
bollettino  ufficiale  che  da'  notizia  della  proclamazione  degli
eletti. 
   14. Fino all'insediamento del nuovo Consiglio nazionale, rimane in
carica il Consiglio uscente.