Art. 26. Cariche 1. Il Consiglio nazionale elegge al suo interno un vice presidente, un segretario e un tesoriere. 2. Il Consiglio nazionale al suo interno puo' eleggere un comitato esecutivo composto, oltre che dalle cariche di cui al comma 1, da altri tre consiglieri. 3. Il presidente, in caso di assenza o di impedimento temporanei, viene sostituito dal vice presidente per l'ordinaria amministrazione. 4. In mancanza del presidente e del vice presidente, ne fa le veci il componente piu' anziano per iscrizione nell'Albo e, a pari anzianita' di iscrizione, il piu' anziano per eta'.