Art. 26. 
                               Cariche 
 
   1.  Il  Consiglio  nazionale  elegge  al  suo  interno   un   vice
presidente, un segretario e un tesoriere. 
   2. Il Consiglio nazionale al suo interno puo' eleggere un comitato
esecutivo composto, oltre che dalle cariche di cui  al  comma  1,  da
altri tre consiglieri. 
   3. Il presidente, in caso di assenza o di impedimento  temporanei,
viene sostituito dal vice presidente per l'ordinaria amministrazione. 
   4. In mancanza del presidente e del vice presidente, ne fa le veci
il componente  piu'  anziano  per  iscrizione  nell'Albo  e,  a  pari
anzianita' di iscrizione, il piu' anziano per eta'.