Art. 27.
           Incompatibilita' - Sostituzione dei componenti

   1  Non  si  puo'  far  parte  contemporaneamente  di  un Consiglio
dell'Ordine    e   del   Consiglio   nazionale,   nonche'   rivestire
contemporaneamente  cariche  negli  organi  direttivi  della cassa di
previdenza.
   2.  Coloro che rivestono piu' cariche incompatibili sono tenuti ad
optare  per  una  di  esse  entro trenta giorni dal momento in cui si
produce    l'incompatibilita'.   In   caso   di   mancato   esercizio
dell'opzione, si intende rinunziata la carica assunta in precedenza.
   3.   Fatta   eccezione   per  il  presidente,  la  cui  decadenza,
dimissione,  morte  od  altro  definitivo  impedimento  comportano lo
scioglimento   di   diritto  dell'intero  Consiglio  nazionale,  alla
sostituzione dei consiglieri che sono venuti a mancare per decadenza,
dimissioni,  morte  o  per altre cause, si provvede con la nomina dei
candidati supplenti seguendo l'ordine di lista.
   4.  I componenti subentrati rimangono in carica fino alla scadenza
del Consiglio nazionale.
   5.  Se  il  numero  delle  vacanze contestuali supera la meta' dei
componenti  il  Consiglio,  esso  decade  automaticamente  In caso di
scioglimento,   si   provvede  all'elezione  di  un  nuovo  Consiglio
nazionale secondo le disposizioni di cui all'articolo 25.