Art. 29.
                            Attribuzioni

   1.  Il  Consiglio nazionale. oltre ad esercitare gli altri compiti
conferitigli dal presente ordinamento:
      a)  rappresenta  istituzionalmente,  a  livello  nazionale, gli
iscritti  negli  Albi  e  promuove i rapporti con le istituzioni e le
pubbliche amministrazioni competenti;
      b)  formula  pareri,  quando  ne  e' richiesto, sui progetti di
legge e di regolamento che interessano la professione;
      c)  adotta ed aggiorna il codice deontologico della professione
e  disciplina,  con  propri  regolamenti,  l'esercizio della funzione
disciplinare a livello territoriale e nazionale;
      d) coordina e promuove l'attivita' dei Consigli dell'Ordine per
favorire  le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento
professionale;
      e) vigila sul regolare funzionamento dei Consigli dell'Ordine;
      f)   formula  pareri  in  merito  alla  riunione  degli  Ordini
territoriali e alla loro separazione;
      g)  designa  i rappresentanti dell'Ordine presso commissioni ed
organizzazioni di carattere nazionale ed internazionale;
      h)   determina  la  misura  del  contributo  da  corrispondersi
annualmente  dagli  iscritti  negli  Albi  per  le  spese del proprio
funzionamento, delegandone la riscossione agli Ordini territoriali;
      i)   decide  in  via  amministrativa  sui  ricorsi  avverso  le
deliberazioni  dei  Consigli  dell'Ordine  in  materia  di iscrizione
nell'Albo  e  nell'elenco  speciale  e  di  cancellazione, nonche' in
materia  disciplinare  e, inoltre, sui ricorsi relativi alle elezioni
dei Consigli dell'Ordine;
      l)  formula  il  regolamento  elettorale, il regolamento per la
trattazione dei ricorsi e quello per gli affari di sua competenza, da
approvarsi dal Ministro della giustizia;
      m)  valuta  ed  approva i programmi di formazione professionale
continua ed obbligatoria predisposti dagli Ordini locali;
      n) propone al Ministro competente le tariffe professionali, che
dovranno essere aggiornate ogni quattro anni;
      o)   determina   l'organizzazione  dei  propri  uffici  curando
altresi'  i  rapporti  giuridici  ed  organizzativi  con il personale
dipendente;
      p) esercita la potesta' regolamentare in materia elettorale, di
organizzazione,  di  tenuta  e aggiornamento periodico degli Albi, di
tirocinio  professionale,  di  verifica e vigilanza della sussistenza
dei  requisiti per l'iscrizione; di attestazione della qualificazione
professionale nonche' negli altri casi previsti dalla legge;
      q) individua le attribuzioni da delegare al Comitato esecutivo,
ove costituito ai sensi dell'articolo 26.