Art. 29. Attribuzioni 1. Il Consiglio nazionale. oltre ad esercitare gli altri compiti conferitigli dal presente ordinamento: a) rappresenta istituzionalmente, a livello nazionale, gli iscritti negli Albi e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti; b) formula pareri, quando ne e' richiesto, sui progetti di legge e di regolamento che interessano la professione; c) adotta ed aggiorna il codice deontologico della professione e disciplina, con propri regolamenti, l'esercizio della funzione disciplinare a livello territoriale e nazionale; d) coordina e promuove l'attivita' dei Consigli dell'Ordine per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento professionale; e) vigila sul regolare funzionamento dei Consigli dell'Ordine; f) formula pareri in merito alla riunione degli Ordini territoriali e alla loro separazione; g) designa i rappresentanti dell'Ordine presso commissioni ed organizzazioni di carattere nazionale ed internazionale; h) determina la misura del contributo da corrispondersi annualmente dagli iscritti negli Albi per le spese del proprio funzionamento, delegandone la riscossione agli Ordini territoriali; i) decide in via amministrativa sui ricorsi avverso le deliberazioni dei Consigli dell'Ordine in materia di iscrizione nell'Albo e nell'elenco speciale e di cancellazione, nonche' in materia disciplinare e, inoltre, sui ricorsi relativi alle elezioni dei Consigli dell'Ordine; l) formula il regolamento elettorale, il regolamento per la trattazione dei ricorsi e quello per gli affari di sua competenza, da approvarsi dal Ministro della giustizia; m) valuta ed approva i programmi di formazione professionale continua ed obbligatoria predisposti dagli Ordini locali; n) propone al Ministro competente le tariffe professionali, che dovranno essere aggiornate ogni quattro anni; o) determina l'organizzazione dei propri uffici curando altresi' i rapporti giuridici ed organizzativi con il personale dipendente; p) esercita la potesta' regolamentare in materia elettorale, di organizzazione, di tenuta e aggiornamento periodico degli Albi, di tirocinio professionale, di verifica e vigilanza della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione; di attestazione della qualificazione professionale nonche' negli altri casi previsti dalla legge; q) individua le attribuzioni da delegare al Comitato esecutivo, ove costituito ai sensi dell'articolo 26.