Art. 30. Riunioni consiliari 1 Il presidente del Consiglio nazionale convoca il Consiglio ogni volta che lo ritiene opportuno e deve convocarlo, entro quindici giorni, a richiesta di piu' di un terzo dei membri. 2. Per la validita' delle adunanze del Consiglio nazionale occorre la presenza della maggioranza dei componenti. 3. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto. 4. In caso di parita' prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci. 5. Il segretario redige il verbale sotto la direzione del presidente. In caso di assenza o impedimento del segretario ne assume le funzioni il consigliere piu' giovane per iscrizione nell'Albo. 6. Il verbale e' sottoscritto dal presidente e dal segretario.