Art. 30.
                         Riunioni consiliari

   1  Il presidente del Consiglio nazionale convoca il Consiglio ogni
volta  che  lo  ritiene  opportuno  e deve convocarlo, entro quindici
giorni, a richiesta di piu' di un terzo dei membri.
   2. Per la validita' delle adunanze del Consiglio nazionale occorre
la presenza della maggioranza dei componenti.
   3.  Le  deliberazioni  vengono  prese  a  maggioranza assoluta dei
presenti aventi diritto al voto.
   4.  In  caso di parita' prevale il voto del presidente o di chi ne
fa le veci.
   5.  Il  segretario  redige  il  verbale  sotto  la  direzione  del
presidente. In caso di assenza o impedimento del segretario ne assume
le funzioni il consigliere piu' giovane per iscrizione nell'Albo.
   6. Il verbale e' sottoscritto dal presidente e dal segretario.