Art. 31.
                    Notificazione delle decisioni

   1.  Le  decisioni  del  Consiglio  nazionale sono notificate entro
trenta  giorni  agli interessati ed al presidente del tribunale della
circoscrizione  in  cui  ha  sede  il  Consiglio dell'Ordine al quale
l'interessato  appartiene,  nonche'  al  Consiglio  dell'Ordine  e al
Ministero della giustizia.