Art. 32.
                               Reclami

   1.   Le  deliberazioni  del  Consiglio  nazionale  in  materia  di
iscrizione o di cancellazione dall'Albo o dall'elenco, nonche' quelle
in  materia  di eleggibilita' a componente del Consiglio dell'Ordine,
possono  essere  impugnate  dall'interessato e dal pubblico ministero
dinanzi  al  tribunale  del  luogo  dove  ha sede il Consiglio che ha
emesso  la deliberazione entro il termine perentorio di trenta giorni
dalla notifica della deliberazione stessa.
   2.  Il  tribunale  provvede  in camera di consiglio, con sentenza,
sentiti  il  pubblico  ministero  e  l'interessato,  nel rispetto del
principio del contraddittorio.
   3.  L'appello  avverso  la  sentenza  del  tribunale e' deciso con
l'osservanza delle medesime forme previste nel presente articolo.